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Sent.C. Cass. 29/11/2001, n. 15167

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Domanda di risoluzione contratto - Condizioni - Alternative azioni di eliminazione vizi o riduzione prezzo - Condizioni.
1. In materia di appalto, la disciplina dettata dell'art. 1668 in tema di difetti dell'opera, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo, soltanto nell'ottica del mantenimento del contratto. Pertanto, nel caso in cui il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto di «causa petendi».

Sulle azioni che il committente può intraprendere contro l'appaltatore per difetti dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 Cod.civ. ved. Cass. 2 agosto 2001 n. 10571R (La domanda di risarcimento danni ex art. 1668 Cod.civ. è autonoma rispetto alla domanda di eliminazione difetti); 7 febbraio 2001 n. 1770R (L'azione di riduzione del prezzo dell'appalto ex art. 1668, comma 1, Cod.civ. è rivalutabile in caso di svalutazione monetaria); 27 novembre 2000 n. 15247R (L'azione di risarcimento danni per difetto dell'opera si aggiunge, in caso di colpa dell'appaltatore, all'azione per l'eliminazione dei difetti o per la riduzione del prezzo); 26 ottobre 2000 n. 14124R (Con l'azione di risarcimento danni per difetti dell'opera, la colpa dell'appaltatore si presume fino a prova contraria); 12 luglio 2000 n. 9239R e 22 febbraio 1999 n. 1475R (Le domande ex art. 1668 Cod.civ., di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei difetti non sono incompatibili fra loro, sicché ne è ammessa la cumulativa proposizione in unico giudizio); 12 aprile 1996 n. 3454R (Anche se vi sono i presupposti per domandare la risoluzione del contratto, il committente può limitarsi a domandare l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore pur se essa sia possibile solo con il rifacimento integrale dell'opera); 21 febbraio 1996 n. 1334R e 25 luglio 1992 n. 9001R (L'azione del committente per il risarcimento danni derivanti dai difetti si aggiunge alla domanda della loro eliminazione o della riduzione del prezzo, dette azioni non sono surrogabili l'una con l'altra); 10 gennaio 1996 n. 169R (Qualora l'appaltatore non elimini i difetti il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno); 16 ottobre 1995 n. 10772R (Le disposizioni specifiche sui difetti dell'opera ex artt. 1667 a 1669 Cod.civ. integrano ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, in particolare sulla comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 Cod.civ., con la conseguente esperibilità contro di lui dell'azione di risarcimento danno indipendentemente da quella di risoluzione del contratto); 1° marzo 1995 n. 2346R (il committente può chiedere la riduzione del prezzo e, in aggiunta od in alternativa, il risarcimento del danno); 4 ottobre 1994 n. 8043R e 24 settembre 1994 n. 7851R e 27 febbraio 1988 n. 2073R (Il committente può chiedere l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore oppure la riduzione del prezzo e in aggiunta o in alternativa, in caso di colpa dell'appaltatore, il risarcimento del danno); 4 agosto 1990 n. 7872R e 6 febbraio 1989 n. 715R (Quando la risoluzione del contratto ex art. 1668, 2° c., Cod.civ. non è possibile perché i difetti non sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione e quando il committente non ha chiesto l'eliminazione dei difetti stessi, può disporsi solo la riduzione del prezzo); 5 agosto 1989 n. 3600R e 10 febbraio 1987 n. 1416R (Il risarcimento del danno - a cui il committente ha diritto, ai sensi dell'art. 1668, 1° c., Cod.civ, in caso di colpa dell'appaltatore - si aggiunge al rimedio della eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore medesimo o a quello della riduzione del prezzo, senza identificarsi con esso né avere carattere alternativo); 22 giugno 1989 n. 2974R (Il committente può chiedere che l'appaltatore elimini i difetti oppure che paghi la somma a ciò necessaria, e l'appaltatore può eliminare i difetti prima della condanna); 18 ottobre 1988 n. 5667R (Ai fini del risarcimento del danno richiesto dal committente, il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria); 4 agosto 1988 n. 4839R (La somma liquidata a titolo di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668, 1° c., Cod.civ., pur avendo natura diversa dal risarcimento dei danni previsto dalla stessa norma, è anch'essa rivalutabile).
(Cod.civ. art. 1668)

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