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Sent.C. Cass. 22/02/1999, n. 1475

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1. Appalti Difetti dell'opera Domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo Cumulativa proposizione Ammissibilità. 2. Appalti Difetti dell'opera Domanda di risoluzione del contratto Ammissibilità anche dopo domanda di riduzione del prezzo.
1. In tema di appalto, la domanda di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo, non sono reciprocamente incompatibili, onde ne è ammissibile la cumulativa proposizione in un unico giudizio, poiché l'actio quanti minoris non è richiesta di esatto adempimento, sicché la proposizione di domanda di risoluzione del contratto per inadempimento impedisce al committente di mutare tale domanda in quella di adempimento, ma non anche di richiedere la riduzione del prezzo. 2. In tema di appalto non è applicabile il principio stabilito per la vendita dal secondo comma dell'art. 1492 cod. civ. dell'irrevocabilità della scelta operata mediante domanda giudiziale, tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, con la conseguenza che la domanda di risoluzione del contratto di appalto può proporsi nell'udienza di precisazione delle conclusioni dopo che con l'atto di citazione sia stata chiesta la riduzione del prezzo e che quest'ultima può essere nuovamente introdotta nel giudizio di appello in sostituzione di quella di risoluzione, in quanto fondata sulla stessa causa petendi e su un più limitato petitum. Pertanto, non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che, qualora ritenga di non poter accogliere la domanda di risoluzione del contratto perché i vizi dell'opera non sono tali da renderla inidonea alla sua destinazione, disponga soltanto la riduzione del prezzo pattuito, adeguandolo all'opera compiuta.

1a. e 2a. (VIZ.3) - Sulle azioni che il committente può intraprendere contro l'appaltatore per difetti dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 Cod. civ., ved. Cass. 12 aprile 1996 n. 3454R (Anche se vi sono i presupposti per domandare la risoluzione del contratto, il committente può limitarsi a domandare l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore pur se essa sia possibile solo con il rifacimento integrale dell'opera); Cass. 21 febbraio 1996 n. 1334R e 25 luglio 1992 n 9001R (L'azione del committente per il risarcimento danni derivanti dai difetti si aggiunge alla domanda della loro eliminazione o della riduzione del prezzo; dette azioni non sono surrogabili l'una con l'altra); Cass. 10 gennaio 1996 n. 169R (Qualora l'appaltatore non elimini i difetti il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno); Cass. 16 ottobre 1995 n. 10772R (Le disposizioni specifiche sui difetti dell'opera ex artt. 1667 a 1669 Cod. civ. integrano ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, in particolare sulla comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 Cod. civ., con la conseguente esperibilità contro di lui dell'azione di risarcimento danno indipendentemente da quella di risoluzione del contratto); Cass. 1° marzo 1995 n. 2346R; 4 ottobre 1994 n. 8043R; 24 settembre 1994 n. 7851R; 27 febbraio 1988 n. 2073R (Il committente può chiedere l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore oppure la riduzione del prezzo e in aggiunta o in alternativa, in caso di colpa dell'appaltatore, il risarcimento del danno); Cass. 4 agosto 1990 n. 7872R e 6 febbraio 1989 n. 715R (Quando la risoluzione del contratto ex art. 1668, 2° c., Cod. civ. non è possibile perché i difetti non sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione e quando il committente non ha chiesto l'eliminazione dei difetti stessi può disporsi solo la riduzione del prezzo); Cass. 5 agosto 1989 n. 3600R e 10 febbraio 1987 n. 1416R (il risarcimento del danno - a cui il committente ha diritto, ai sensi dell'art. 1668, 1° c., Cod. civ., in caso di colpa dell'appaltatore - si aggiunge al rimedio della eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore medesimo o a quello della riduzione del prezzo, senza identificarsi con esso né avere carattere alternativo); Cass. 22 giugno 1989 n. 2974R (Il committente può chiedere che l'appaltatore elimini i difetti oppure che paghi la somma a ciò necessaria, e l'appaltatore può eliminare i difetti prima della condanna); Cass. 18 ottobre 1988 n. 5667R (Ai fini del risarcimento del danno richiesto dal committente, il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria); Cass. 4 agosto 1988 n. 4839R (La somma liquidata a titolo di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668, 1°c., Cod. civ., pur avendo natura diversa dal risarcimento dei danni previsto dalla stessa norma, è anch'essa rivalutabile).
(Cod. civ. artt. 1453, 1492, 1668, 1669; Cod. proc. civ. artt. 112, 184, 345)

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