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Sent.C. Cass. 17/01/2003, n. 631

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1. Appalti - Lavori condominiali - Difetti dell'opera - Azione contro l'appaltatore - Da ciascuno dei condomini - Legittimità.
1. In tema di appalto di lavori condominiali, l'azione di risarcimento ex art. 1668 Cod.civ. nei confronti dell'appaltatore per i danni che ne sono derivati a causa della non corretta e regolare esecuzione, può essere promossa da ciascuno dei condomini, legittimati in proprio ad agire, pur se il contratto sia stato stipulato dall'amministratore.


(Cod.civ. art. 1668)

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