Sent.C. Cass. 04/03/2003, n. 3190 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 04/03/2003, n. 3190

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1. Appalti - Difetti dell’opera - Mancata eliminazione da parte dell’appaltatore - Art. 1668 Cod. civ. - Azione del committente per risarcimento danni - Ammissibilità. 2. Appalti - Difetti dell’opera - Azione del committente per riduzione del prezzo - Determinazione del deprezzamento - Criteri - Onere di prova del committente - Contenuto.
1. La tutela apprestata al committente dall’art. 1668 Cod. civ., si inquadra nell’ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l’appaltatore non provveda direttamente all’eliminazione dei vizi e dei difetti dell’opera, il committente, ove non intenda ottenere l’affermazione giudiziale dell’inadempimento con la relativa condanna dell’appaltatore e l’attuazione dei suoi diritti nelle forme dell’esecuzione specifica, può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria all’eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell’azione di condanna all’esecuzione specifica. 2. Il committente che, deducendo difformità dell’opera eseguita dall’appaltatore, agisce per la riduzione del prezzo, ai sensi dell’art. 1668 Cod. civ., ha l’onere di provare il deprezzamento, non essendo questo un effetto necessario e costante delle difformità dell’opera, a meno che queste difformità non dipendano dall’impiego di materiali meno pregiati di quelli contrattualmente previsti o ad altre cause che per la loro intrinseca natura incidono sul pregio dell’opera; in tal caso la riduzione, che di regola deve essere determinata in base al raffronto del valore e del rendimento dell’opera pattuita con quelli dell’opera difettosamente eseguita, può anche farsi coincidere col costo delle opere necessarie per l’eliminazione delle difformità.

1. e 2. Conformi a Cass. 10 gennaio 1996 n. 169 [R=W10GE96196]
(Cod. civ. art. 1668) (Cod. civ. art. 1668)

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