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Sent.C. Cass. 02/08/2002, n. 11602

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1. Appalto o vendita - Criterio distintivo. 2. Appalti - Difetti dell'opera - Mancata eliminazione da appaltatore - Conseguente richiesta di risarcimento danno da committente - Ammissibilità.
1. Ai fini della differenziazione tra i contratti di appalto e vendita, quando alla prestazione di fare caratterizzante l'appalto, si affianca anche quella di dare, caratterizzante la vendita (come nella ipotesi in cui i materiali siano forniti dallo stesso appaltatore), si deve avere riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi, però, non in senso oggettivo, ma in relazione alla volontà dei contraenti, al fine di accertare, nei singoli casi, se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto) oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa si configuri invece come l'effettiva finalità del negozio medesimo (vendita). 2. La tutela apprestata al committente dall'art. 1668 Cod.civ. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica.

Sulla differenza fra appalto e vendita ved. Cass. 21 maggio 2001 n. 6925 R e 17 dicembre 1999 n. 14209 R (Si ha contratto di appalto e non di vendita quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del contratto stesso); C. Stato IV 21 giugno 2000 n. 8445 [R=WCS21G008445] e Cass. 99/14209 (Per la distinzione fra vendita e appalto bisogna anche avere riguardo alla volontà dei contraenti); C. Stato IV 19 aprile 2000 n. 2340 R (Il contratto d'appalto - di lavori pubblici nella specie - differisce da quello di compravendita per la prevalenza non soltanto quantitativa ma anche funzionale, secondo l'intenzione delle parti, del lavoro rispetto alla fornitura di materiali); Cass. 99/14209. Sulle azioni che il committente può intraprendere contro l'appaltatore per difetti dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 Cod.civ. ved. Cass. 18 aprile 2002 n. 5632 R; 29 novembre 2001 n. 15167 R(Ai sensi dell'art. 1668 Cod.civ. il committente può chiedere la risoluzione del contratto soltanto se i difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla Sua destinazione; negli altri casi può chiedere l'eliminazione dei difetti o la riduzione del prezzo ed anche il risarcimento del danno).
(Cod.civ. art. 1668)

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