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Sent. C. Cass. 12/04/1996, n. 3454

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Appalti - Difetti dell'opera - Eliminabilità solo attraverso il totale rifacimento - Azione per la risoluzione del contratto o di condanna dell'appaltatore all'eliminazione - Esperibilità alternativa.

Anche in presenza dei presupposti per domandare la risoluzione del contratto di appalto, il committente può limitarsi a chiedere l'eliminazione, a spese dell'appaltatore, delle difformità o dei vizi da cui l'opera risulta affetta, pure se tale eliminazione sia possibile solo attraverso l'integrale rifacimento dell'opera medesima. (Nella specie, era stato accertato che i difetti riscontrati nell'opera appaltata, costituita dalla pavimentazione di un grande locale adibito a deposito, potevano essere eliminati, sicuramente e definitivamente, solo mediante il totale rifacimento del pavimento difettoso; la Corte suprema, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del merito che aveva ritenuto esperibile soltanto la non proposta azione di risoluzione del contratto ed aveva pertanto respinto quella, in concreto esercitata, diretta ad ottenere la condanna dell'appaltatore ad eliminare a sue spese tali difetti).

1. Ved. Cass. 4 novembre 1994 n. 9078(Riguardante la risoluzione del contratto). 1a. Come nota 1a., 2a. e 3a. a Cass. 10 gennaio 1996 n. 169.R


Cod. civ. art. 1668

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