FAST FIND : GP5590

Sent.C. Conti 18/03/2002, n. 86

48784 48784
1. Appalti oo.pp. - Difetti dell'opera - Dissimulati - Azione di responsabilità - Prescrizione - Decorrenza - Dalla accertata esistenza dei difetti.
1. In presenza di danno ingiusto recato alla P.A. ma non immediatamente conoscibile perché derivato da difetti occulti di un'opera pubblica, dissimulati dall'appaltatore, per l'azione di responsabilità contro di questi la prescrizione di legge decorre dal giorno in cui l'esistenza di quei difetti viene accertata.

1n. Codice civile - Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) - (1° c.) L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.(2° c.) Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. (3° c.) L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Art. 1668 (Contenuto della garanzia per difetti dell'opera) - (1° c.) Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. (2° c.) Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
(Cod.civ. artt. 1667 e 1668)

Dalla redazione