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Sent.C. Cass. 23/04/2004, n. 7764

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1. Appalti ll.pp. - Arbitrato - Compenso per gli arbitri - Collegio composto da avvocati - Compenso ex tariffa professionale D.M. 94/585 - Collegio a composizione mista - Compenso secondo criteri equitativi di liquidazione.
1. In tema di arbitrato, a partire dall'1 aprile 1995, l'onorario spettante agli arbitri che siano anche avvocati deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del Tribunale che procede alla sua liquidazione di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dall'1 aprile 1995, per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia. Tuttavia, tale disposizione, contenuta nella disciplina dei compensi per l'attività forense anche stragiudiziale e pertinente quindi ai soli soggetti iscritti al relativo albo e solo nei loro confronti vincolante, non può trovare applicazione con riguardo ai collegi arbitrali a composizione mista, nei quali gli avvocati non rappresentino la totalità del collegio (nella specie, solo due componenti su tre erano avvocati, l'altro essendo ingegnere), rimanendo, in siffatta ipotesi, applicabile il disposto dell'art. 814, 2° comma, Cod. proc. civ., in base al quale il presidente del tribunale, non vincolato ad alcun parametro normativo nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali «in subiecta materia», è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione che ritenga più adeguati all'oggetto ed al valore della controversia, nonché alla natura ed all'importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, ma solo come utile parametro di riferimento, alle tariffe di alcune categorie professionali.

1. In applicazione del principio così enunciato, la Corte ha respinto il ricorso contro il provvedimento di liquidazione adottato dal giudice delegato dal presidente del Tribunale, il quale aveva provveduto alla liquidazione utilizzando i parametri posti dall'art. 2233 Cod. civ.Sul compenso agli arbitri negli appalti di lavori pubblici ved. Cass. 8 gennaio 2004 n. 87 R e 4 aprile 2003 n. 5252 R e 7 gennaio 2003 n. 53 R e 23 settembre 2002 n. 13840 R e 26 agosto 2002 n. 12490 R e 19 marzo 2001 n. 3935 R e 2 marzo 2001 n. 3035 R e 14 dicembre 2000 n. 15784 R e 26 maggio 2000 n. 6937 R e 19 maggio 2000 n. 6513 R e 6 marzo 1999 n. 1929 R [La liquidazione del compenso agli arbitri avvocati va fatta in base alla tariffa forense (non vi è contrasto con il principio di libera concorrenza)]; 22 maggio 2003 n. 8047 R e 6 marzo 1998 n. 2494 R e 17 ottobre 1996 n. 9074 R e 3 aprile 1995 n. 3907 R (La procedura di liquidazione del compenso degli arbitri presuppone che sia stato pronunciato il lodo); 5 febbraio 2003 n. 1673 in GIU 1/03, 153 (Criterio di liquidazione del compenso agli arbitri per quanto riguarda le spese generali borsuarie e forfettarie); 7 gennaio 2003 n. 53 R (Se il collegio arbitrale non è composto solo da avvocati ma è a composizione mista, alla liquidazione del compenso agli arbitri si procede in base all'art. 814, 2° comma, Cod. proc. civ.); 23 settembre 2002 n. 13837 R (Criterio di liquidazione del compenso agli arbitri); 26 agosto 2002 n. 12490 R (Compenso agli arbitri avvocati per controversie di valore superiore a £ 50 milioni); 5 giugno 2001 n. 7601 R e 21 aprile 1999 n. 3945 R e 11 maggio 1998 n. 4741 R e 24 giugno 1994 n. 6108 R (L'efficacia della determinazione del compenso effettuata dagli stessi arbitri ai sensi dell'art. 814 Cod. proc. pen. è condizionata all'accettazione di tutti i contendenti); 27 aprile 2001 n. 6115 R (Conseguenza riguardo al compenso per un arbitro che si sia rifiutato di partecipare alla deliberazione del lodo); 26 novembre 1999 n. 13174 R (Qualunque sia la natura, privatistica o pubblicistica dell'arbitrato rituale, i contendenti hanno l'obbligo solidale di corrispondere il compenso agli arbitri); 5 novembre 1999 n. 12307 R (Sulla speciale procedura di liquidazione del compenso agli arbitri prevista dall'art. 814, 2° c., Cod. proc. civ.); 29 ottobre 1999 n. 12146 R (Il giudice deve determinare il valore della controversia tenendo conto della domanda e non può di regola avvalersi dell'art. 12, 1°c., Cod. proc. civ.); 13 luglio 1999 n. 7399 R; 5 marzo 1991 n. 2318 R e 27 luglio 1990 n. 7602 R (È ammissibile, per il compenso agli arbitri, il criterio di liquidazione secondo tariffe professionali); 7 maggio 1999 n. 4601 R (Per la determinazione del compenso agli arbitri ha competenza il Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ricade la sede dell'arbitrato); 29 marzo 1999 n. 2972 R (1. Per l'ordinanza con cui stabilisce la liquidazione del compenso agli arbitri, il Presidente del Tribunale adotta criteri equitativi di valutazione discrezionale anche con eventuale ricorso a tariffe di particolari professionisti; 2. Per l'arbitrato condotto da più arbitri è ammissibile un unico compenso per ciascun arbitro; in ogni caso ciascuno degli arbitri può agire autonomamente per avere il prossimo compenso); 9 gennaio 1999 n. 131 R e 6 maggio 1998 n. 4548 R (Contro l'ordinanza con cui il Presidente del tribunale liquida il compenso agli arbitri ai sensi dell'art. 814 Cod. proc. civ. è ammissibile il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost., per violazione di legge); 20 gennaio 1998 n. 480 R (Per la liquidazione del compenso agli arbitri può valutarsi la rilevanza del valore della controversia); 29 novembre 1996 n. 10660 R (Criteri per la determinazione del compenso da parte del Presidente del Tribunale; inammissibilità dell'indagine sulla validità del compromesso e del lodo); 6 settembre 1996 n. 8139 [R=W6S868139] e 5 marzo 1991 n. 2318 R e 27 luglio 1990 n. 7602 R (Determinazione del compenso con valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale e suo eventuale ricorso a tariffe di particolari professionisti); 17 ottobre 1995 n. 10824 R e 20 novembre 1993 n. 11489 R e 10 luglio 1993 n. 7604 R (L'art. 814 Cod. proc. pen. sulla liquidazione del compenso agli arbitri è applicabile al solo arbitrato rituale); 22 aprile 1994 n. 3839 R (Sul giudice competente per la liquidazione del compenso al segretario del Collegio arbitrale); 25 novembre 1993 n. 11664 R (Per la determinazione del compenso, il presidente del Tribunale procede nel rispetto del contraddittorio; ma non è applicabile la normativa sul procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore); 12 agosto 1992 n. 9548 R (La determinazione del compenso è devoluta al presidente del Tribunale).
(Cod. civ. art. 2233; Cod. proc. civ. art. 814, 2° c.; D.M. 5 ottobre 1994 n. 585)

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