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Sent.C. Cass. 04/04/2003, n. 5252

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1. Arbitri - Compenso - Arbitri avvocati - Liquidazione in base alla tariffa forense - Necessità - Contrasto con principio di libera concorrenza - Esclusione.
1. In tema di arbitrato, a partire dal 1° aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 814, 2°c., Cod.proc.civ., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dal 1° aprile 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia. Tali disposizioni, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia CE (sent. 19 febbraio 2002, in C - 35/99), non si pongono in contrasto con il principio di libera concorrenza sancito dall'art. 85 (ora 81) del Trattato istitutivo, in quanto, pur essendo tali tariffe professionali predisposte da membri della stessa professione, sono soggette ad approvazione e controllo da parte di organi pubblici, conservando quindi i caratteri della normativa statale.

1. Ved. Cass. 7 gennaio 2003 n. 53 R 1a. - Ved. Cass. 7 gennaio 2003 n. 53. 1n. - Trattato istitutivo della Comunità europea (Roma 25 marzo 1957; entrato in vigore il 1° gennaio 1958, ratificato con L. 14 ottobre 1957 n. 1203; e successive modifiche) - Art. 81 - 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (omissis).
(Cod.proc.civ. art. 814, c.2; Trattato C.E., L. 14 ottobre 1957 n. 1203; D.M. 5 ottobre 1994 n. 585)

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