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Sent.C. Cass. 14/12/2000, n. 15784

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1. Arbitri - Compenso - Arbitri avvocati - Prestazioni dopo 1.4.95 - Liquidazione secondo tariffa professionale avvocati.
1. In tema di arbitrato, a partire dal primo aprile 1995, l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 814, 2° comma C.p.c., di fare ricorso a criteri equitativi. Infatti, il D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 - con il quale è stata approvata la deliberazione del Consiglio nazionale forense del 13 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti, a partire dal primo aprile 1995, agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9 della tabella relativa all'attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali, indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia.

1a. Ved. Cass. 26 maggio 2000 n. 6937R.
(Cod. proc. civ. art. 814; D.M. 5 ottobre 1994 n. 585)[R=DM5O94]

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