Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. 23/09/2002, n. 13837
Sent. C. Cass. 23/09/2002, n. 13837
Sent. C. Cass. 23/09/2002, n. 13837
1. Appalti ll.pp. - Arbitrato - Onorario agli arbitri - Liquidazione - Criterio.1. In tema di opere pubbliche, il riferimento contenuto nell'ultimo comma dell'art. 32 della L. n. 109 del 1994 (nel testo di cui all'art. 9 bis introdotto dalla L. n. 216 del 1995, di conversione del D.L. n. 101 del 1995) alle tariffe professionali forensi per la liquidazione degli onorari agli arbitri non va inteso come statuizione di ordine generale, volta ad esprimere la volontà legislativa di rendere applicabili le menzionate tariffe a tutti gli arbitrati in materia di opere pubbliche in relazione ai quali gli onorari dovessero essere ancora liquidati. In mancanza di espressa previsione in tal senso, infatti, la norma non solo non è riferibile agli arbitrati obbligatori ivi previsti per il futuro, ma anche a tutti gli arbitrati in materia di opere pubbliche espletati o espletandi ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, ancorché (come di regola quelli riguardanti gli appalti comunali) aventi fondamento pattizio, per essere detto D.P.R. richiamato nei capitolati al di fuori dell'ambito della sua applicazione obbligatoria (la S.C. ha così ritenuto la legittimità del provvedimento che aveva liquidato l'onorario agli arbitri con riferimento alle tariffe professionali dei dottori commercialisti). 1. La massima si riferisce all'«art. 9 bis del D.L. n. 101 del 1995» come convertito nella L. n. 216 del 1995, ma erroneamente perché in effetti l'art. 9 bis - del quale non c'è traccia nel D.L. 95/101 - è stato introdotto direttamente dalla L. 95/216, come peraltro si legge nel testo della sentenza («art. 9 bis - introdotto dalla legge di conversione»); l'irrilevante lapsus è nato perciò all'atto della compilazione, dal testo, della massima. - Ved. Cass. 26 agosto 2002 n. 12940 [R=W26AG0212940] (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063; [R=DPR106362] L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 32;R L. 2 giugno 1995 n. 216, art. 9 bis)[R=L21695,A=9] |
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
03/12/2024
- Dal 14 dicembre la stretta per chi guida sotto effetto di droghe o alcol da Italia Oggi
- La password non basta più da Italia Oggi
- Dall’Aire al bonus casa solo cambiando residenza da Italia Oggi
- Società pignorata di comodo da Italia Oggi
- Affitti brevi chiavi in mano da Italia Oggi
- Imprese energivore col bollino da Italia Oggi