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Sent.C. Cass. 22/04/1994, n. 3839

45108 45108
1. Arbitrato - Arbitri - Compenso - Segretario del collegio - Liquidazione del compenso - Giudice competente.
1. La liquidazione del compenso al segretario del collegio arbitrale - inteso quale passività correlata allo svolgimento dell'attività degli arbitri e, come tale, integrante un onere gravante sulle parti - rientra nella competenza del giudice che provvede alla liquidazione delle spese dei compensi arbitrali a norma dell'art. 814 C.p.c. e l'accoglimento della relativa domanda è condizionato alla valutazione della necessità e dell'utilità dell'opera prestata al fine del funzionamento del collegio.

1. Ved. Cass. 27 maggio 1987 n. 4722 [R=W27MA874722](La valutazione della necessità o meno dell'opera del segretario del collegio arbitrale ai fini del funzionamento di questo, compete al giudice di merito che provvede alla liquidazione del compenso per gli arbitri).
C.p.c. art. 814

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