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Sent.C. Cass. 29/11/1996, n. 10660

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1. Arbitri - Compenso - Determinazione del Presidente del tribunale - Criteri - Inammissibile indagine sulla validità del compromesso e del lodo.
1. Il Presidente del Tribunale adito a norma dell'art. 814 Cod. proc. civ. per la liquidazione degli onorari degli arbitri, ne deve adeguare la misura all'importanza dell'opera da essi effettivamente prestata, rimanendogli preclusa ogni indagine, ancorché in via incidentale ed al solo fine di valutare l'opera degli arbitri e di quantificarne il compenso, sulla validità del compromesso e del lodo, trattandosi di questioni estranee al procedimento sommario di liquidazione e riservate alla sede dell'impugnazione del lodo a norma degli artt. 827 e segg. Cod. proc. civ.

1. Sul compenso agli arbitri ved. Cass. 17 ottobre 1996 n. 9074R e 17 ottobre 1995 n. 10824 R(Procedura di liquidazione ex art. 814 C.p.c.), 6 settembre 1996 n. 8139R (Valutazione discrezionale del Presidente del tribunale e suo eventuale ricorso a Tariffe professionali), 3 aprile 1995 n. 3907 R e 12 agosto 1992 n. 9548 R (Liquidazione del Presidente del Tribunale), 24 giugno 1994 n. 6108 R (Determinazione diretta e accettazione di tutte le parti), 22 aprile 1994 n. 3839 R (Liquidazione del compenso al segretario del collegio arbitrale), 25 novembre 1993 n. 11664 R (Determinazione e diritto di ogni singolo componente del collegio arbitrale), 20 novembre 1993 n. 11489 R e 10 luglio 1993 n. 7604 R (Procedimento di liquidazione ex art. 814 C.p.c. applicabile all'arbitrato rituale e non all'arbitrato irrituale; 5 marzo 1991 n. 2318 R e 27 luglio 1990 n. 7602 R (Liquidazione con riferimento a tariffe professionali). 1a. Sulla preclusione al Presidente del Tribunale di qualsiasi particolare indagine, ved. Cass. 2 aprile 1990 n. 2800.[R=W2A902800]
Cod. civ. art. 2230, Cod. proc. civ. artt. 814, 827 e segg.

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