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Sent.C. Cass. 12/08/1992, n. 9548

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1. Arbitrato - Compenso degli arbitri - Determinazione - Devoluta al Presidente del Tribunale
1. La competenza a conoscere del ricorso presentato dagli arbitri a norma dell'art. 814, 2° c., C.p.c. per la determinazione del proprio compenso, spetta al Presidente del Tribunale, quale organo monocratico, e non al Tribunale in composizione collegiale.

1. Sulla competenza del presidente dl Tribunale a determinare l'onorario e le spese degli arbitri, ved. Cass. 4 aprile 1990 n. 2800 [l'art. 814, 21 c., C.p.c., nel demandare al Presidente del Tribunale la determinazione delle spese e degli onorari dovuti agli arbitri rituali (con ordinanza impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., alla stregua della sua natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo), non autorizza un'indagine, nemmeno in via incidentale, sulla validità del compromesso, della nomina degli arbitri, o della loro pronuncia, considerando che la definizione delle relative questioni esula dalla struttura e dalla finalità dei procedimento sommario contemplato dalla norma medesima, e, comunque, non potrebbe incidere sugli indicati crediti degli arbitri, i quali insorgono per effetto dell'espletamento dell'incarico o sono disconosciuti solo in ipotesi di annullamento del lodo per causa a loro imputabile, pronunciato dal giudice competente ai sensi dell'art. 828 C.p.c.]. Ved anche Cass. 5 marzo 1975 n. 815.[R=W5M75815] Nella liquidazione dei compenso agli arbitri il Presidente del Tribunale deve ricorrere a criteri equitativi di valutazione e può quindi riferirsi a tariffe professionali per desumere parametri utili all'anzidetta determinazione. Cass. 5 marzo 1991 n. 2318R ; Cass. 27 luglio 1990 n. 7602R - che nella specie aveva applicato i compensi previsti dalla tariffa dei curatori di fallimento di cui al D.M. 17 aprile 1987 -
C.p.c. art. 814, 2° c.

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