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Sent.C. Cass. 26/08/2002, n. 12490

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1. Arbitri - Compenso - Arbitri avvocati - Liquidazione in base alla tariffa forense - Necessità. 2. Arbitri - Compenso - Arbitri avvocati - Controversie di valore superiore a £. 50 milioni - D.M. 94/585, 9) - Interpretazione.
1. In tema di arbitrato, a partire dal 1° aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il Presidente del Tribunale, che procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 814, comma 2, Cod.proc.civ., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 - con il quale è stata approvata la Delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dal 1° luglio 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) «Tabella relativa alla attività stragiudiziale» gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia. 2. Il D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, che ha inserito tra le prestazioni stragiudiziali rese dagli avvocati anche l'attività arbitrale, prevedendo, al punto 9) «Tabella», onorari da un minimo di 3 ad un massimo di 8 milioni di Lire per controversie del valore fino a Lire 50 milioni e onorari via via superiori determinati dal maggior valore delle stesse, va interpretato nel senso che, per le controversie di valore superiore a Lire 50 milioni, gli onorari previsti in relazione a cause non eccedenti tale valore debbano comunque essere corrisposti, costituendo essi la base minima di liquidazione, e debba poi essere aggiunto il solo importo previsto, entro il limite minimo e massimo, per lo scaglione corrispondente al valore della causa, dovendosi perciò escludere che l'onorario aggiuntivo possa essere applicato, più di una volta, in relazione a scaglioni inferiori intermedi.

1. Conf. Cass. 19 marzo 2001 n. 3935 R e 2 marzo 2001 n. 3035 R 2. Conf. Cass. 14 dicembre 2000 n. 15784 R; 19 maggio 2000 n. 6513 R; 6 marzo 1999 n. 1929 .R 1. e 2. Il punto 9) della Tabella degli onorari per le prestazioni stragiudiziali degli avvocati - come interpretato da questa sentenza - si applica per il calcolo del compenso agli arbitri nominati per le controversie sorte negli appalti di lavori pubblici aggiudicati nel periodo dal 17 giugno 1995 al 18 dicembre 1998 in cui era valido l'art. 32 della L. Merloni bis.
(Cod.proc.civ. art. 814, c. 2; Delib. Cons. naz. forense 12 giugno 1993; D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, Tab. da art. 1, n. 9) (D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, Tab. da art. 1, n. 9)

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