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Sent.C. Cass. 18/04/2005, n. 8084

50399 50399
1. Appalti ll.pp. - Arbitri - Compenso - Arbitri avvocati - Poteri del Presidente del Tribunale - Limiti. 2. Appalti ll.pp. - Arbitri - Compenso - Arbitri avvocati - Tariffa ex D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 - Controversie di valore maggiore di £ 50 milioni - Liquidazione - Criteri
1. In tema di determinazione del compenso al Collegio arbitrale composto da avvocati, a decorrere dal 1° aprile 1995 l'onorario deve essere liquidato alla stregua della tariffa professionale in materia di onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati di cui al D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 che - nell'inserire l'attività arbitrale fra le prestazioni stragiudiziali - lo prevede espressamente al punto 9) della relativa tabella, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia, senza più la possibilità in precedenza riconosciuta al presidente del tribunale, che proceda alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814/11 C.p.c., di fare ricorso ai criteri equitativi; infatti, tali criteri possono ritenersi tuttora consentiti non per l'individuazione del parametro di riferimento, precostituito ex lege dalla tabella allegata alla tariffa, ma per determinare, sulla scorta di una valutazione discrezionale delle caratteristiche qualitative e quantitative dell'opera prestata, la misura in concreto del compenso fra il minimo e il massimo. Pertanto, nell'esercizio di tale attività, il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 4/11 della tariffa relativa alle prestazioni stragiudiziali, ha il potere e non il dovere di raddoppiare e, se lo ritiene, di quadruplicare gli onorari, tenendo conto di pertinenti elementi di giudizio, quali l'oggetto e il valore della controversia, la natura e l'importanza dei compiti di accertamento in fatto e di valutazione in diritto, il tempo e l'impegno resi necessari dall'uno e dall'altra; peraltro, poiché la valutazione della particolare o straordinaria importanza, complessità o difficoltà della pratica rientra nel prudente apprezzamento riservato al giudice per la determinazione della misura del compenso fra i minimi e i massimi stabiliti nella tabella allegata alla tariffa, l'avere attribuito particolare rilevanza al livello qualitativo e quantitativo al predetto fine non può di per se giustificare e tanto meno rendere imprescindibile il superamento dei massimi, essendo necessario che l'esercizio del potere discrezionale, come in ogni caso di deroga nell'applicazione della norma ordinaria, sia specificamente ed adeguatamente motivato. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima l'ordinanza con cui il presidente del tribunale, nel procedere alla liquidazione degli onorari del collegio arbitrale oltre ai massimi tariffari senza fornire alcuna motivazione, non aveva indicato la norma che avrebbe potuto eventualmente giustificare l'esercizio di tale potere). 2. Il D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 - che ha inserito l'attività arbitrale resa dagli avvocati fra le prestazioni stragiudiziali, prevedendo al punto 9) della citata tabella onorari da un minimo di tre ad un massimo di otto milioni di lire per controversie del valore fino a lire cinquanta milioni e onorari gradatamente superiori sul «maggior valore» delle stesse va interpretato nel senso che, per le controversie di valore superiore a lire cinquanta milioni, gli onorari previsti in relazione a cause non eccedenti tale valore debbano comunque essere corrisposti, costituendo essi la base minima di liquidazione, e debba poi essere aggiunto il solo importo previsto, entro il limite minimo e massimo, per lo scaglione corrispondente al valore della causa, sicché l'onorario aggiuntivo deve essere applicato una sola volta in relazione al valore della pratica e quindi al corrispondente scaglione di riferimento.

1. Ved. Cass. 23 aprile 2004 n. 7764 R e 4 aprile 2003 n. 5252 R. 1a. (ARB.1) - Sul compenso agli arbitri negli appalti di lavori pubblici ved. C. Stato VI 10 marzo 2005 n. 1008 R (Giurisdizione amministrativa per controversie sul compenso ad arbitri); Cass. 8 settembre 2004 n. 18058 R (Liquidazione del compenso agli arbitri, dal presidente del Tribunale). 2. Conf. Cass. 26 agosto 2002 n. 12490 R
(D.M. 5 ottobre 1994 n. 585) (D.M. 5 ottobre 1994 n. 585)

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