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Sent.C. Cass. 19/05/2000, n. 6513

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1. Arbitri - Compenso - Arbitri anche avvocati - Liquidazione in base alla tariffa professionale e non a criteri equitativi.
1. In materia di arbitrato l'onorario spettante agli arbitri che siano avvocati deve essere liquidato in base alla tariffa professionale senza possibilità di far ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 1994 n. 505, con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense del 1993 relativa ai criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli avvocati, prevede all'art. 5 delle norme generali concernenti l'attività stragiudiziale ed al punto 9 della relativa tabella tariffaria, gli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia.

Ai fini della liquidazione del compenso agli arbitri ved. Cass. 26 novembre 1999 n. 13174R (Qualunque sia la natura, privatistica o pubblicistica dell'arbitrato rituale, i contendenti hanno l'obbligo solidale di corrispondere il compenso agli arbitri); 5 novembre 1999 n. 12307R (Sulla speciale procedura di liquidazione del compenso agli arbitri prevista dall'art. 814, 2° c., Cod. proc. civ.); 29 ottobre 1999 n. 12146R (Il giudice deve determinare il valore della controversia tenendo conto della domanda e non può di regola avvalersi dell'art. 12, 1° c., Cod. proc. civ.).
(Cod. proc. civ. art. 814; D.M. 5 ottobre 1994 n. 585)[R=DM5O94]

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