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Sent.C. Cass. 12/06/2008, n. 15820

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1. Appalti LSF - Arbitrato - Segretari degli arbitri - Domanda di liquidazione del compenso ex art. 814, C.p.c. - Non possono proporla – Motivo
1. In tema di arbitrato, difettano di legittimazione a proporre domanda di liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 814, c. 2, C.p.c. coloro che nel giudizio arbitrale non hanno espletato funzioni di arbitri ma solo quella di segretari. Infatti, le mansioni di mera assistenza svolte da costoro, sebbene rilevanti ai fini della determinazione delle spese rimborsabili, non consentono anche la partecipazione dei medesimi allo speciale procedimento previsto dalla citata disposizione, che espressamente riserva ai soli arbitri la facoltà di ricorrere al presidente del Tribunale, nel caso in cui le parti non abbiano accettato la liquidazione del compenso da questi stessi determinata.

1. Conf. Cass. 26 maggio 2004 n. 10141 R. 1a. (ARB-ONO) - Sul compenso agli arbitri negli appalti di lavori pubblici ved. Cass. 14 aprile 2006 n. 8872 R(La liquidazione del compenso dev’essere richiesta da tutti gli arbitri che hanno pronunciato il lodo, come da Cod. proc. Civ. art. 814, c. 2; ed il presidente del Tribunale determina il quantum del compenso complessivo); 7 aprile 2006 n. 8222 R (La speciale procedura di liquidazione del compenso degli arbitri ex C.p.c. art. 814, c. 2 presuppone che il lodo sia stato pronunciato, perché è in base ad esso che il presidente del Tribunale liquida il compenso secondo criteri equitativi); 29 marzo 2006 n. 7128 R (Procedimento ex art. 814, c. 2, C.p.c. per la liquidazione del compenso agli arbitri); 18 aprile 2005 n. 8084 R (Sul compenso agli arbitri avvocati); C. Stato VI 10 marzo 2005 n. 1008 R (Giurisdizione amministrativa per controversie sul compenso ad arbitri); Cass. 8 settembre 2004 n. 18058 R(Liquidazione del compenso agli arbitri, dal presidente del Tribunale); 26 maggio 2004 n. 10141 R (1. Arbitrato - Segretario del collegio arbitrale - Compenso - Liquidazione - Criterio; 2. Arbitri - Compenso - Liquidazione - Poteri del presidente del Tribunale - Limiti); 23 aprile 2004 n. 7764 R (Compenso per gli arbitri - Collegio composto da avvocati - Compenso ex tariffa professionale D.M. 94/585 - Collegio a composizione mista - Compenso secondo criteri equitativi di liquidazione); 8 gennaio 2004 n. 87 R e 4 aprile 2003 n. 5252 R e 7 gennaio 2003 n. 53 R e 23 settembre 2002 n. 13840 R e 26 agosto 2002 n. 12490 R e 19 marzo 2001 n. 3935 R e 2 marzo 2001 n. 3035 R e 14 dicembre 2000 n. 15784 R e 26 maggio 2000 n. 6937 R e 19 maggio 2000 n. 6513 R e 6 marzo 1999 n. 1929 R [La liquidazione del compenso agli arbitri avvocati va fatta in base alla tariffa forense (non vi è contrasto con il principio di libera concorrenza)]; 22 maggio 2003 n. 8047 R e 6 marzo 1998 n. 2494 R e 17 ottobre 1996 n. 9074 R e 3 aprile 1995 n. 3907 R (La procedura di liquidazione del compenso degli arbitri presuppone che sia stato pronunciato il lodo); 5 febbraio 2003 n. 1673 R (Criterio di liquidazione del compenso agli arbitri per quanto riguarda le spese generali borsuarie e forfettarie); 7 gennaio 2003 n. 53 R (Se il collegio arbitrale non è composto solo da avvocati ma è a composizione mista, alla liquidazione del compenso agli arbitri si procede in base all’art. 814, c. 2, Cod. proc. Civ.); 23 settembre 2002 n. 13837 R (Criterio di liquidazione del compenso agli arbitri); 26 agosto 2002 n. 12490 R (Compenso agli arbitri avvocati per controversie di valore superiore a £ 50 milioni); 5 giugno 2001 n. 7601 Re 21 aprile 1999 n. 3945 R e 11 maggio 1998 n. 4741 R e 24 giugno 1994 n. 6108 R (L’efficacia della determinazione del compenso effettuata dagli stessi arbitri ai sensi dell’art. 814 Cod. proc. Pen. È condizionata all’accettazione di tutti i contendenti); 27 aprile 2001 n. 6115 R (Conseguenza riguardo al compenso per un arbitro che si sia rifiutato di partecipare alla deliberazione del lodo); 2 marzo 2001 n. 3035 1 [Arbitri avvocati - Compenso - Liquidazione in base alla tariffa professionale forense (D.M. 5 ottobre 1994 n. 585) - Criterio di applicazione]; 14 dicembre 2000 n. 15784R; 19 maggio 2000 n. 6513 R; 6 marzo 1999 n. 1929 R; 26 novembre 1999 n. 13174 R (Qualunque sia la natura, privatistica o pubblicistica dell’arbitrato rituale, i contendenti hanno l’obbligo solidale di corrispondere il compenso agli arbitri); 5 novembre 1999 n. 12307 R (Sulla speciale procedura di liquidazione del compenso agli arbitri prevista dall’art. 814, c. 2., Cod. proc. Civ.); 29 ottobre 1999 n. 12146R (Il giudice deve determinare il valore della controversia tenendo conto della domanda e non può di regola avvalersi dell’art. 12, c. 1, Cod. proc. Civ.); 13 luglio 1999 n. 7399 R; 5 marzo 1991 n. 2318 R e 27 luglio 1990 n. 7602 R (È ammissibile, per il compenso agli arbitri, il criterio di liquidazione secondo tariffe professionali); 7 maggio 1999 n. 4601 R (Per la determinazione del compenso agli arbitri ha competenza il Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ricade la sede dell’arbitrato); 29 marzo 1999 n. 2972 R (1. Per l’ordinanza con cui stabilisce la liquidazione del compenso agli arbitri, il Presidente del Tribunale adotta criteri equitativi di valutazione discrezionale anche con eventuale ricorso a tariffe di particolari professionisti; 2. Per l’arbitrato condotto da più arbitri è ammissibile un unico compenso per ciascun arbitro; in ogni caso ciascuno degli arbitri può agire autonomamente per avere il prossimo compenso); 9 gennaio 1999 n. 131 R e 6 maggio 1998 n. 4548 R (Contro l’ordinanza con cui il Presidente del tribunale liquida il compenso agli arbitri ai sensi dell’art. 814 Cod. proc. Civ. è ammissibile il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost., per violazione di legge); 20 gennaio 1998 n. 480 R (Per la liquidazione del compenso agli arbitri può valutarsi la rilevanza del valore della controversia); 29 novembre 1996 n. 10660 R (Criteri per la determinazione del compenso da parte del Presidente del Tribunale; inammissibilità dell’indagine sulla validità del compromesso e del lodo); 6 settembre 1996 n. 8139 R e 5 marzo 1991 n. 2318 R e 27 luglio 1990 n. 7602 R (Determinazione del compenso con valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale e suo eventuale ricorso a tariffe di particolari professionisti); 17 ottobre 1995 n. 10824 R e 20 novembre 1993 n. 11489 R e 10 luglio 1993 n. 7604 R (L’art. 814 Cod. proc. Pen. Sulla liquidazione del compenso agli arbitri è applicabile al solo arbitrato rituale); 22 aprile 1994 n. 3839 R (Sul giudice competente per la liquidazione del compenso al segretario del Collegio arbitrale); 25 novembre 1993 n. 11664 R (Per la determinazione del compenso, il presidente del Tribunale procede nel rispetto del contraddittorio; ma non è applicabile la normativa sul procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore); 12 agosto 1992 n. 9548 R (La determinazione del compenso è devoluta al presidente del Tribunale).
(Cod. proc. civ. art. 814, c.2)

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