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Sent.C. Cass. 27/04/2001, n. 6115

48286 48286
1. Arbitri - Compenso - Rifiuto di un arbitro di partecipare alla deliberazione del lodo - Conseguenza.
1. L'arbitro che rifiuti di partecipare alla deliberazione del lodo arbitrale, così determinandone la nullità, è responsabile per inadempimento del mandato collettivo ricevuto, con conseguente perdita del diritto al compenso ed obbligo di risarcire il danno, salva la possibilità di esser sostituito, ai sensi dell'art. 813 comma 3 Cod.proc.civ..

1a. Ved. Cass. 2 marzo 2001 n. 3035R.
(Cod.proc.civ. art. 813, comma 3)

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