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Sent.C. Cass. 02/03/2001, n. 3035

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1. Arbitri - Compenso - Arbitri avvocati - Liquidazione in base alla tariffa professionale forense - D.M. 1994 n. 585 - Applicazione - Criterio.
1. In tema di arbitrato, a partire dall'1 aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814, 2° comma, Cod.proc.civ., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dall'1 aprile 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia.

1a. Sul compenso agli arbitri che siano anche avvocati, da determinare in base alla tariffa professionale forense (come da tabella allegata al punto 9, D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, appresso riportata), ved. Cass. 14 dicembre 2000 n. 15784R; 19 maggio 2000 n. 6513R; 6 marzo 1999 n. 1929R.
(Cod.proc.civ. art. 814, 2° comma; D.M. 5 ottobre 1994 n. 585)[R=DM5O94585,A=814]

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