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Sent.C. Cass. 17/10/1996, n. 9074

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1. Appalti - Arbitri - Compenso - Liquidazione - Procedura ex art. 814 Cod. proc. civ. - Presupposti - Lodo non esecutivo - Valore immediato negoziale tra le parti - Conseguenze.
1. La procedura di liquidazione dell'onorario spettante agli arbitri e di rimborso delle spese, prevista dall'art. 814 Cod. proc. civ., non è subordinata alla produzione di un lodo esecutivo e dà luogo ad una normale controversia che non può essere devoluta alla cognizione del Presidente del Tribunale solo quando la pronuncia del lodo sia del tutto mancata; pertanto, nella disciplina dell'art. 823 ultimo comma Cod. proc. civ. - nel testo aggiunto dall'art. 2 L. 9 febbraio 1983 n. 28, secondo cui il lodo non esecutivo, pur non avendo natura di sentenza arbitrale, ha efficacia negoziale ed è immediatamente vincolante fra le parti -, anche nell'ipotesi in cui il lodo presenti cause di nullità o di inesistenza e non sia esecutivo, per mancato deposito o rifiuto di esecutività, la domanda degli arbitri, volta alla liquidazione degli indicati onorari e spese secondo la predetta procedura, non può essere disattesa, salva restando l'eventuale azione risarcitoria nei loro confronti, a seguito dell'annullamento del lodo per causa imputabile a negligenza nell'assolvimento dell'incarico loro conferito dai compromittenti.

1. Ved. Cass. 6 settembre 1996 n. 8139R e relativa nota.
Cod. proc. civ. artt. 814 e 823; L. 9 febbraio 1983 n. 28, art. 2 [R=L2883,A=2]

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