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Sent.C. Cass. 11/05/1998, n. 4741

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1. Arbitri - Compenso - Determinazione - Da parte degli arbitri stessi - Art. 814 C.p.c. - Efficacia - Condizioni - Accettazione di tutte le parti del giudizio arbitrale.
1. La determinazione del proprio onorario direttamente ad opera del collegio arbitrale è fonte di obbligazione, ai sensi dell'art. 814, 2° c., C.p.c., soltanto per effetto dell'accettazione di tutte le parti del procedimento arbitrale (in caso contrario occorrendo seguire la procedura prevista per la liquidazione giudiziale), così che l'accettazione manifestata da una sola delle parti non può ritenersi funzionale all'insorgere dell'obbligo di pagamento del compenso, né legittima detta parte, in caso di versamento della somma richiesta, ad azioni di rivalsa nei confronti dell'altra.

1. Conf. Cass. 24 giugno 1994 n. 6108 R. 1a. Ved. nota 1a. a precedenti Cass. 6 maggio 1998 n. 4548R, 6 marzo 1998 n. 2494R, 20 gennaio 1998 n. 480.R
(Cod. proc. civ. art. 814)

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