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Sent.C. Cass. 05/03/1991, n. 2318

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1. Arbitrato - Compenso agli arbitri - Liquidazione - Criteri - Riferimento a tariffe professionali - Ammissibilità.
1. Nella liquidazione del compenso agli arbitri, ai sensi dell'art. 814, 2° c., Cod. proc. civ., il Presidente del Tribunale, in mancanza di norme particolari limitative del relativo potere, deve necessariamente ricorrere a criteri equitativi di valutazione, considerando l'oggetto della controversia, la natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri e l'importanza dell'opera svolta da costoro, nonché ammissibilità del rapporto tra i medesimi e le parti ad un rapporto di prestazione d'opera intellettuale con la conseguenza che il riferimento a tariffe professionali è ammissibile solo allo scopo di desumere parametri utili per un'esatta determinazione del compenso dovuto.

1. Conf. Cass. 27 luglio 1990 n. 7602 R; ved. Cass. 6 gennaio 1982 n. 21[R=W6GE8221], 26 ottobre 1987 n. 7853 [R=W26O877853]
(C.p.c. art. 814, 2° c.)

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