FAST FIND : GP5131

Sent.C. Cass. 08/06/2001, n. 7773

48325 48325
1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Denuncia - Termine di 1 anno ex art. 1669, 1° c., Cod.civ. - Decorrenza - Dal giorno della conoscenza della loro gravità. 2. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Responsabilità decennale del costruttore ex art. 1669 Cod.civ. - Superamento - Onere della prova.
Conforme a Cass. 15 aprile 1999 n. 3756 in GIU 2/99, 239.

1a. e 2a. Sulla decorrenza del termine di 1 anno per la denunzia dei difetti ex art. 1669 Cod.civ. al fine di evitare la decadenza, ved. Cass. 16 giugno 2000 n. 8187R (Quando il costruttore-venditore o l'appaltatore eccepisca la decadenza, per l'avvenuto superamento del termine di 1 anno prescritto dall'art. 1669 Cod.civ., dell'azione del committente, è questi che deve provare di avere effettuato la denuncia entro 1 anno dalla scoperta); 23 maggio 2000 n. 6682R [L'art. 1667 Cod.civ. - applicabile in parte qua anche nel caso di gravi difetti ex art. 1669 Cod.civ. - equipara alla denuncia il riconoscimento dei difetti anche se successivo al termine di decadenza (1 anno, per i gravi difetti) stabilito per la denuncia da parte del committente]; 12 maggio 2000 n. 6092R (Il termine di 1 anno per la denuncia dei gravi difetti decorre, per il committente, dal momento in cui ha acquisito un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità e gravità del difetto e delle sue cause); 2 febbraio 2000 n. 1955[R=W2F001955] [Il termine di 1 anno per la denunzia dei gravi difetti previsto dall'art. 1669, 2° c., Cod.civ. può essere interrotto, ai sensi dell'art. 2943 Cod.civ., oltre che dalla domanda giudiziale anche da qualsiasi atto stragiudiziale (nella specie, una lettera) che valga a costituire in mora l'appaltatore]; 7 gennaio 2000 n. 81R (Per il decorso del termine di 1 anno non sono sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti); 17 dicembre 1999 n. 14218R (Vi sono gravi difetti che possono con certezza emergere solo da una C.T.U. ed allora il termine di 1 anno per la denunzia decorre dal momento del deposito di quest'ultima); 15 aprile 1999 n. 3756R (Non è sufficiente, di regola, per il decorso del termine di 1 anno, la costatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese); 9 marzo 1999 n. 1993R (Fattispecie di denuncia presentata entro 1 anno dalla data del deposito della relazione del C.T.U. e ritenuta tempestiva); 6 febbraio 1999 n. 1052R (Il termine di 1 anno decorre dalla data di acquisizione di un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e completa dei difetti e del loro collegamento causale con i lavori eseguiti dall'appaltatore); 18 novembre 1998 n. 11613R (Nei casi di estesi dissesti di opere costruttive complesse, la conoscenza completa dei difetti - ai fini della decorrenza del termine di decadenza della denunzia e del termine annuale di prescrizione del diritto del committente al risarcimento - si otterrà solo con l'acquisizione delle disposte perizie); 2 settembre 1998 n. 8689R (Il termine di 1 anno decorre dalla completa conoscenza del pericolo di rovina - e non solo dalla sua manifestazione esteriore - e del suo collegamento causale con l'esecuzione della costruzione); 29 maggio 1998 n. 5311R (Il termine di 1 anno decorre dalla data del deposito della eventuale relazione del C.T.U.); 20 marzo 1998 n. 2977R (Quando si tratta di opere di una certa importanza per le quali è prudente l'espletamento di indagini tecniche, il termine di 1 anno decorre solo dall'acquisizione della relazione del tecnico); 6 febbraio 1998 n. 1203R; 29 novembre 1996 n. 10624R (Spetta al committente provare di avere denunciato all'appaltatore i gravi difetti entro 1 anno dalla loro scoperta, come stabilito dall'art. 1669 Cod.civ.). Sono conformi alla Cass. 12 maggio 2000 n. 6092R le Cass. 17 settembre 1999 n. 10088R; 17 luglio 1999 n. 7612R; 10 maggio 1995 n. 5103R; 29 novembre 1994 n. 10218R; 14 dicembre 1993 n. 12304R; 26 maggio 1993 n. 5920 R; 2 settembre 1992 n. 10106R; 8 agosto 1990 n. 8053R e 5 aprile 1990 n. 2805R; 6 dicembre 1988 n. 6619R; 12 giugno 1987 n. 5147R; 12 luglio 1986 n. 4531[R=W12L864531]; 23 agosto 1985 n. 4507R; 8 agosto 1985 n. 4398R.
(Cod.civ. art. 1669) (Cod.civ. art. 1669)

Dalla redazione