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Sent.C. Cass. 17/07/1999, n. 7612

47027 47027
1. Appalti Difetti gravi dell'opera Denuncia Decadenza entro 1 anno dalla scoperta Azione verso l'appaltatore Prescrizione entro 1 anno dalla denunzia.
1. L'azione di responsabilità extracontrattuale del committente (e dei soggetti nella cui disponibilità l'opera perviene, qualunque sia il titolo derivativo) nei confronti dell'appaltatore, prevista dall'art. 1669 Cod. civ., è soggetta alla denunzia (non necessariamente atto autonomo di manifestazione di volontà attributiva di responsabilità) di difetti di costruzione, che pregiudicano la statica o la lunga durata dell'opera che l'entità della medesima le attribuisce, nel termine di decadenza di un anno dalla loro scoperta, e si prescrive nel termine di un anno dalla denunzia. Il primo termine, essendo connesso, per la decorrenza, alla scoperta della gravità dei difetti e della loro imputabilità alla prestazione dell'appaltatore, postula un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità del vizio costruttivo e della sua riferibilità causale a quest'ultimo; il secondo, invece, essendo cronologicamente legato alla denunzia, prescinde dall'epoca della predetta sufficiente conoscenza.


(Cod. civ artt. 1655, 1669, 2934)

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