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Sent.C. Cass. 23/05/2000, n. 6682

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1. Appalti - Difetti (anche gravi) dell'opera - Garanzia - Loro riconoscimento - Equiparazione a denuncia - Conseguenze. 2. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Danni - Obbligo di risarcimento ex art. 1669 Cod. civ. - Debito di valore - Sussiste anche se il danneggiato ha eliminato o ridotto le conseguenze dannose.
1. In tema di riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore, l'art. 1667 Cod.civ. (applicabile, "in parte qua", anche nel caso dei gravi difetti di cui all'art. 1669 Cod. civ. equipara, alla denuncia, il riconoscimento del vizio, pur se successivo al termine di decadenza stabilito per la denuncia stessa da parte dell'appaltante, con la conseguenza che quest'ultimo non perde il diritto alla garanzia, non essendo normativamente prescritto che l'uno debba avvenire entro il termine stabilito per l'altra. 2. Dal fatto dannoso cagionato dall'appaltatore ex art. 1669 Cod. civ. scaturisce un debito di valore, da liquidarsi con riguardo al potere di acquisto della moneta al momento delle decisione, anche qualora esso venga rapportato all'importo delle spese occorse per riparazioni effettuate dal committente che ha subito il pregiudizio.


(Cod. civ. artt. 1667 e 1669) (Cod. civ. art. 1669)

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