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Sent.C. Cass. 29/05/1998, n. 5311

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1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Termine di 1 anno per la denuncia - Decorrenza - Data del deposito relazione C.T.U.
1. In tema di appalto, ai fini di una tempestiva contestazione del difetto di costruzione dell'opera ex art. 1669 Cod. civ., il termine previsto ex lege per la relativa denuncia non può che decorrere dalla data del deposito della relazione del C.T.U. (anche se le indagini risultino eseguite in un diverso e coevo procedimento) tutte le volte in cui un'adeguata conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause (nonché della sua gravità) consegua indefettibilmente all'espletamento di indagini tecniche, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente la sola esistenza di iniziali manifestazioni di un fenomeno disgregativo della res, in corso d'aggravamento, ma dotate, allo stato, di scarsa rilevanza.

1a. Sulla decorrenza del termine di 1 anno per la denuncia dei difetti ex art. 1669 Cod. civ. ved. Cass. 29 novembre 1996 n. 10624 R(Spetta al committente l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i difetti ex art. 1669 Cod. civ. entro 1 anno dalla scoperta) ; Cass. 10 maggio 1995 n. 5103 R; Cass. 29 novembre 1994 n. 10218 R(Il termine di 1 anno va computato dal momento in cui il committente ha un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi stessi) ; Cass. 26 maggio 1993 n. 5920 R(Ai fini della decorrenza del termine di 1 anno per la denuncia è sufficiente la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo) ; Cass. 2 settembre 1992 n. 10106 R; Cass. 8 agosto 1990 n. 8053 R e 23 agosto 1985 n. 4507R (Valutazione del giudice di merito circa la decorrenza del termine annuale); Cass. 5 aprile 1990 n. 2805 R e Cass. 12 giugno 1987 n. 5147R (Il termine di 1 anno va computato dal momento in cui il committente ha un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità, gravità e causa di difetti) ; Cass. 12 luglio 1986 n. 4531[R=W12L864531] ; Cass. 8 agosto 1985 n. 4398R (Nella specie si era valutato che con l'acquisizione della relazione del C.T.U. il committente aveva avuto sicura conoscenza dei gravi difetti imputabili all'appaltatore).
Cod. civ. art. 1669

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