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Sent.C. Cass. 16/06/2000, n. 8187

47652 47652
1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Denuncia (all'appaltatore o al costruttore venditore) - Termine di 1 anno ex art. 1669 Cod. civ. - Prova - Onere del committente.
1. In tema di appalto, poiché, la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisce, ai sensi dell'art. 1669 Cod. civ., una condizione dell'azione di responsabilità, esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta.


(Cod. civ. art. 1669)

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