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Sent.C. Cass. 05/04/1990, n. 2805

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1. Gravi difetti - Azione di responsabilità ex art. 1669 C.c. - Contro il venditore-costruttore - Ammissibilità. 2. Gravi difetti - Termine per la denuncia - Dal momento in cui il committente ha un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità, gravità e causa dei difetti.
1. L'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili (art. 1669 C.c.) può essere esercitata non solo dal committente e dai suoi aventi causa contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente nei confronti del venditore che abbia costruito l'immobile con propria gestione diretta o, comunque, sotto la propria responsabilità. 2. In tema di azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili (art. 1669 C.c.) il termine per produrre la denunzia decorre dal momento in cui il denunziante abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità e della gravità dei vizi e del loro collegamento causale all'attività di esecuzione dell'opera svolta dal costruttore, non essendo sufficiente per il decorso del detto termine una generica acquisizione che egli avesse potuto avere dei vizi e dei loro segni esteriori di danno o di pericolo. (Nella specie il termine di decadenza per la denunzia era iniziato dalla data del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché solo in tale momento il denunziante aveva conseguito il richiesto grado di conoscenza).

1. Conf. Cass. 14 febbraio 1987 n. 1618 R. Conf. Cass. 24 febbraio 1986 n. 1114R, 12 luglio 1986 n. 4531 [R=W12L864531], 12 giugno 1987 n. 5147 R.
C.c. art. 1669

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