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Sent.C. Cass. 15/04/1999, n. 3756

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1. Appalti Difetti gravi dell'opera Denuncia Termine di 1 anno ex art. 1669, 1° c., Cod. civ. Decorrenza. 2. Appalti Difetti gravi dell'opera Responsabilità decennale del costruttore ex art. 1669 Cod. civ. Superamento Onere della prova.
1. Il termine annuale di decadenza per la denunzia dei vizi di cui all'art. 1669 Cod. civ. decorre dal momento in cui il denunziante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, non soltanto delle gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell'incidenza di essa sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale dei dissesti all'attività di esecuzione dell'opera non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovineestese. 2. La presunzione semplice di responsabilità del costruttore posta dall'art. 1669 Cod. civ. per il pericolo di rovina dell'opera o per altro grave difetto costruttivo che si manifesta nel corso di dieci anni, può essere vinta, non già con la prova dell'essere stata usata tutta la diligenza possibile nell'esecuzione dell'opera, bensì mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti positivi precisi e concordanti.

1a. (VIZ 69.2-1) - Sulla decorrenza del termine di 1 anno per la denunzia dei difetti ex art. 1669 Cod. civ. al fine di evitare la decadenza, ved. Cass. 6 febbraio 1999 n. 1052R (Il termine di 1 anno decorre dalla data di acquisizione di un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e completa dei difetti e del loro collegamento causale con i lavori eseguiti dall'appaltatore); Cass 18 novembre 1998 n. 11613R (Nei casi di estesi dissesti di opere costruttive complesse, la conoscenza completa dei difetti - ai fini della decorrenza del termine di decadenza della denuncia e del termine annuale di prescrizione del diritto del committente al risarcimento - si otterrà solo con l'acquisizione delle disposte perizie); Cass. 2 settembre 1998 n. 8689R (Il termine di 1 anno decorre dalla completa conoscenza del pericolo di rovina - e non solo dalla sua manifestazione esteriore - e del suo collegamento causale con l'esecuzione della costruzione); Cass. 29 maggio 1998 n. 5311R (Il termine di 1 anno decorre dalla data del deposito della eventuale relazione del C.T.U.) e relativa nota 1a.; Cass. 20 marzo 1998 n. 2977R (Quando si tratta di opere di una certa importanza per le quali è prudente l'espletamento di indagini tecniche, il termine di 1 anno decorre solo dall'acquisizione della relazione del tecnico); Cass. 6 febbraio 1998 n. 1203R. 1a. Ved. Cass. 7 aprile 1999 n. 3338R.
1. e 2. (Cod. civ. art. 1669)

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