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Sent.C. Cass. 17/12/1999, n. 14218

47251 47251
1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Termine di 1 anno per la denuncia - Decorrenza - Data della C.T.U. - Ammissibilità - Condizioni.
1. In tema di appalto, l'onere della denuncia del vizio dell'edificio appaltato sorge, a norma dell'art. 1669 Cod. civ., non già per effetto della semplice manifestazione e percezione del difetto costruttivo, ma per effetto della riconducibilità del difetto alla fattispecie legale, e cioè per effetto della rilevanza del difetto stesso come segnale di rovina, di evidente pericolo di rovina o di gravi vizi dell'opera e, ancora, dell'accertamento della sua dipendenza da insufficienza della attività di progettazione o di esecuzione del suo autore e della imputabilità a costui di tale insufficienza di attività. Non rileva, pertanto, che (come nella specie), taluni vizi siano espressamente denunciati solo con la domanda giudiziale, ed accertati, conseguentemente, nel corso del processo, dacché, qualora i relativi estremi possano con certezza emergere soltanto da una consulenza tecnica, è dal momento del deposito di quest'ultima che decorre il termine annuale per la denunzia.

1a. (VIZ 69.2) Ved. Cass. 17 settembre 1999 n. 10088R.
(Cod.civ. art. 1669)

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