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Sent.C. Cass. 06/02/1998, n. 1203

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1. Appalti - Difetti gravi - Responsabilità del costruttore - Difetti della costruzione riguardanti una parte limitata dell'edificio - Rilevanza - Condizione - Entità della somma occorrente per la loro eliminazione - Irrilevanza. 2. Appalti - Difetti gravi - Responsabilità del costruttore - Decadenza dalla garanzia - Denuncia del difetto - Termine - Decorrenza.
1. I gravi difetti della costruzione in presenza dei quali sussiste la responsabilità dell'appaltatore o costruttore-venditore, ex art. 1669 Cod. civ. e per cui la valutazione può aversi riguardo al pericolo concreto di un loro progressivo aggravamento, sono configurabili (a differenza della rovina parziale o pericolo di rovina dell'edificio) anche in riferimento ad una parte limitata dell'edificio, purché incidano in maniera rilevante sulla funzionalità della parte stessa, comportando come ulteriore conseguenza un'apprezzabile menomazione dell'edificio o di una sua frazione, indipendentemente dall'entità della somma di denaro occorrente per la loro eliminazione. 2. Il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti, previsti dal primo comma dell'art. 1669 Cod. civ. a pena di decadenza dell'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente o l'acquirente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera.

Ved. Cass. 29 novembre 1994 n. 10218 R
1. e 2. Cod. civ. art. 1669

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