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Sent.C. Cass. 06/02/1999, n. 1052

46802 46802
1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Denuncia - Termine di 1 anno - Dalla loro scoperta - Effettuata dall'attore o dal suo dante causa.
1. L'art. 1669 Cod. civ., nel sancire la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa per la rovina, il pericolo di rovina ed i gravi difetti dell'opera, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta, fissa un termine decadenziale il cui dies a quo è rappresentato dalla data dell'acquisizione di un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e completa dei difetti e del loro collegamento causale all'attività di esecuzione espletata dall'appaltatore, indipendentemente dalla circostanza che tale conoscenza sia stata acquisita direttamente da chi agisce in giudizio ovvero dal suo dante causa.

1a. Ved. Cass. 18 novembre 1998 n. 11613R e relativa nota 1a.
(Cod. civ. art. 1669)

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