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Sent.C. Cass. 29/11/1996, n. 10624

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1. Appalti - Rovina dell'opera - Denuncia - Termine annuale ex art. 1669 Cod. civ. - Prova - Onere del committente 2. Appalti - Rovina dell'opera - Art. 1669 Cod. civ. - Domanda di condanna dell'appaltatore all'eliminazione diretta dei vizi - Ammissibilità.
1. Nell'azione di responsabilità nei confronti del costruttore prevista dall'art. 1669 Cod. civ. spetta al committente l'onere di provare di avere denunciato all'appaltatore i vizi entro il termine di un anno dalla scoperta, fissato dalla norma medesima. 2. L'art. 1669 Cod. civ., riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore per il caso di rovina o pericolo di rovina di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, senza precisare la forma con la quale il danno deve essere risarcito e senza, perciò, limitare la responsabilità dell'appaltatore alla particolare forma di tutela della reintegra per equivalente, si ricollega al principio generale che, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 Cod. civ., prevede l'alternativa possibilità del risarcimento in forma specifica o per equivalente pecuniario e non esclude, quindi, l'ammissibilità della domanda di condanna dell'appaltatore all'eliminazione diretta dei vizi della costruzione.

1. Sulla decorrenza del termine di 1 anno per la denuncia dei vizi ex art. 1669 Cod. civ. ved. Cass. 10 maggio 1995 n. 5103 R, 29 novembre 1994 n. 10218R (Il termine di 1 anno va computato dal momento in cui il committente ha un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi stessi), 14 febbraio 1993 n. 12304 [R=W14F9312304] (L'azione di responsabilità contro il venditore costruttore ha natura extracontrattuale), 26 maggio 1993 n. 5920 R (Ai fini della decorrenza del termine di 1 anno per la denuncia non è sufficiente la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo), 2 settembre 1992 n. 10106 R, 8 agosto 1990 n. 8053 R e 23 agosto 1985 n. 4507 R (Valutazione del giudice di merito circa la decorrenza del termine annuale), 5 aprile 1990 n. 2805 R e 12 giugno 1987 n. 5147 R (Il termine di 1 anno va computato dal momento in cui il committente ha un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità, gravità e causa dei difetti), 12 luglio 1986, n. 4531[R=W12L864531] , 8 agosto 1985 n. 4398R (Nella specie si era valutato che con l'acquisizione della relazione del C.T.U. il committente aveva avuto sicura conoscenza dei gravi difetti imputabili all'appaltatore). Circa il principio enunciato da questa sentenza sull'onere del committente di provare l'effettuata denuncia dei gravi difetti ved. un precedente in Cass. 16 dicembre 1971 n. 3670.[R=W16D713670] 2. Conf. Cass. 10 maggio 1995 n. 5103 R, 27 aprile 1989 n. 1948 R, 21 marzo 1989 n. 1406 R, 7 maggio 1984 n. 2763[R=W7MA842763]. Cass. 29 aprile 1983 n. 2954.[R=W29A832954]
Cod. civ. artt. 1669 e 2058

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