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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 28/12/2023, n. 20
L. R. Liguria 28/12/2023, n. 20
L. R. Liguria 28/12/2023, n. 20
L. R. Liguria 28/12/2023, n. 20
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/05/2024, n. 8
- Avviso di rettifica in B.U. 27/03/2024
- L.R. 06/02/2024, n. 1
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - (Modifiche alla l.r. 1/2007)1. Il comma 2 dell’articolo 72-ter della l.r. 1/2007, � |
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Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - (Disposizione transitoria in materia di concessioni demaniali marittime)1. Nelle more della revisione organica della normativa in materia di demanio marittimo, fermo restando il rispetto dei rapporti percentuali delle aree |
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Art. 5 - (Inserimento dell’articolo 12-bis alla l.r. 13/1999)1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 13/1999, è inserito il seguente: “Art. 12-bis - (Procedura a ev |
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Art. 6 - Art. 7 Omissis
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Art. 8 - (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2017))1. Il comma 82 dell’articolo 2 della l.r. 33/2016, è sosti |
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Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - (Inserimento di articoli alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)) |
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Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - (Modifica all’articolo 13-bis della l.r. 33/2013)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13-bis del |
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Art. 13 - (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2020))1. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 27 della l.r. 31/2019, |
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Art. 14 - (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)))1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 22/2021, è sostituito dal seguente: |
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Art. 15 - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 10 (Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario))1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10/2022, è sostituita dalla seguente: “c) procedere, con riferime |
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Art. 16 - (Misure finalizzate alla realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra)1. Al fine di garantire la copertura finanziaria derivante dal maggior fabbisogno economico, discendente dall’applicazione della procedura di aggiornamento dei prezzi contrattuali ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertit |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio))1. All’articolo 7 della l.r. 13/2014, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 19 - (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))1. Alla l.r. 36/1997, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 20 - (Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari))1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 12/2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: “comma 2”, sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”; b) le parole: “o nei Distretti sociali di cui all’articolo 9”, sono soppresse; c) dopo le parole: “delle forme associative previste al”, sono inserite le seguenti: “Titolo II,”; d) dopo le parole: “con particolare riferimento alla convenzione”, sono inserite le seguenti: “all’Unione dei comuni, al consorzio”. 2. L’articolo 6 della l.r. 12/2006, è sostituito dal seguente: “Art. 6 - (Ambito Territoriale Sociale) 1. L’Ambito Territoriale Sociale rappresenta la sede della programmazione e della gestione dei servizi sociali per i quali l’ambito costituisce la dimensione territoriale ottimale. 2. La programmazione e la gestione dei servizi sociali, sulla base delle linee di indirizzo definite dalla Conferenza di Ambito ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b), sono affidate al Direttore Sociale individuato ai sensi dell’articolo 24, commi 4 e 5, che si avvale di una segreteria tecnica di cui fanno parte i coordinatori di area tematica nonché personale di supporto tecnico amministrativo e finanziario. |
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Art. 21 - (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel sistema abitativo))1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 38/2007, sono apportat |
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Art. 22 - (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))1. All’articolo 6 della l.r. 18/2015, sono apportate le seg |
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Art. 23 - (Fondo straordinario per le ARTE)1. Al fine di superare l’attuale situazione di sofferenza economico - finanziaria derivante dalla grave crisi del settore immobiliare e le situazioni di disagio abitativo, nonché fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall’aumento dei tassi di interesse conseguente alle misure di politica monetaria restrittiva adottate per contrastare l’inflazione, nelle more della complessiva riforma del sistema dell’edilizia residenziale pubblica, è istituito un fondo destinato alle Aziende regionali territoriali per l’edilizia (ARTE) liguri per la copertura degli oneri di operazioni di valorizzazione |
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Art. 24 - (Anticipazione di liquidità ad ARTE Genova)1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un’anticipazione di liquidità non onerosa a favore di ARTE Genova per la copertura degli oneri fiscali correlati agli interventi di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia resi |
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Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - (Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))1. All’articolo 37 della l.r. 30/2008, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le |
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Art. 27 - (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))1. Alla l.r. 29/1994, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine del primo periodo del comma 1 dell’articolo 30, sono inserite le seguenti parole: “, in aggiunta o in sostituzione di quel |
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Art. 28 - Omissis
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Art. 29 - (Disposizioni per la liquidazione delle soppresse Comunità montane)1. Nel rispetto dell’articolo 2741, primo comma, del Codice civ |
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Art. 30 - (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))1. Alla lettera b) del comma 5-ter dell’articolo 11 della l.r. |
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Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2018))1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 30/2017, le parole |
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Art. 33 - (Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria))1. Dopo la lettera i-quinquies) del comma 3 dell’articolo 3 del |
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Art. 34 - Art. 36 Omissis
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Art. 37 - (Inserimento dell’articolo 31-quinquies alla l.r. 33/2006)1. Dopo l’articolo 31-quater della l.r. 33/2006, è inserito il seguente: |
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Art. 38 - (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))1. All’articolo 2 della l.r. 4/1999, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, della l.r. 17/2023, sono apportate le seguenti modifiche: a) i commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti: “2. Secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 34/2018 e fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono assimilati a bosco: a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco; b) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell’aria, di salvaguardia del |
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Art. 39 - Art. 41 Omissis
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Art. 42 - (Modifiche alla l.r. 16/2022)1. All’articolo 6 della l.r. 16/2022, le parole: “di dodi |
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Art. 43 - Omissis
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Art. 44 - (Contributo finanziario straordinario alle ARTE)1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare per l’anno 2024, alle ARTE liguri un contributo finanziario straordinario, idoneo a far fronte all’aumento dei loro costi di funzionamento dovuto alla |
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Art. 45 - Omissis
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Art. 46 - (Contributi per favorire l’insediamento di studi medici nelle aree disagiate)1. Al fine di garantire il diritto di ogni cittadino all’assistenza del medico di base la Regione favorisce e sostiene per l’anno 2024 l’insediamento di studi di medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta |
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Art. 47 - Art. 50 Omissis
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Art. 51 - (Modifica all’articolo 30 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni))1. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 5/2008, è a |
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Art. 52 - Omissis
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Art. 53 - (Modifica all’articolo 4 della l.r. 34/2016)1. Al comma 14-septies dell’articolo 4 della l.r. 34/2016, |
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Art. 54 - (Modifica dell’allegato 1-bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))1. All’allegato 1-bis della l.r. 29/1983, dopo le parole: “Bo |
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Art. 55 - (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “norme comunitarie e nazionali”, sono inserite le seguenti: “e, in particolare, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)”. 2. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006, dopo le parole: “di vigilanza e di controllo ambientale”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’articolo 9 della l. 132/2016 e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del sistema nazionale di cui all’articolo 10 della medesima legge”. 3. All’articolo 4 della l.r. 20/2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. L’ARPAL svolge le funzioni tecniche e di controllo di cui al comma 2, nel rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 9 della l. 132/2016.”; b) dopo il comma 4-ter, sono inseriti i seguenti: “4-quater. Per le attività inerenti il controllo e la vigilanza dell’ambiente marino e costiero e delle acque interne, ARPAL può avvalersi dell’Osservatorio ligure marino per la pesca e l’ambiente (OLPA) anche, previo assenso della Giunta regionale, attraverso una compartecipazione al medesimo Osservatorio. 4-quinquies. Gli oneri derivanti dalla partecipazione di ARPAL all’Osservatorio di cui al comma 4-quater sono a carico del bilancio dell’Agenzia. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma non derivano oneri a carico del bilancio regionale.”. 4. L’articolo 5 della l.r. 20/2006, è sostituito dal seguente: |
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Art. 56 - (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))1. L’articolo 11 della l.r. 18/1999, è sostituito dal seguente: “Art. 11 - (Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile) 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva la Strategia regionale per lo svilup |
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Art. 57 - (Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018))1. All’articolo 17 della l.r. 29/2017, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3-ter, sono inseriti i seguenti: |
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Art. 58 - (Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale))1. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge l.r. 9/2020, le paro |
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Art. 59 - (Affidamento e gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti nelle aree dei porti su cui ha competenza l’autorità marittima) |
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Art. 60 - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 13 (Istituzione dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)))1. All’articolo 1 della l.r. 13/2023, sono apportate le seg |
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Art. 61 - (Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa))1. L’articolo 20 della l.r. 13/2011, è sostituito dal seguente: “Art. 20 - (Comunicazione te |
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Art. 62 - Art. 63 Omissis
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Art. 64 - (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))1. Dopo l’articolo 33 della l.r. 22/2007, è inserito il seguente: “Art. 33-bis - (R |
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Art. 65 - Omissis
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Art. 66 - (Modifiche al regolamento regionale 29 giugno 1999 n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale))1. L’articolo 60 del r.r. 1/1999, è sostituito dal seguente: “Art. 60 - (Disposizioni per le operazioni connesse agli interventi selvicolturali e le infrastrutture) 1. Fanno parte dell’intervento selvicolturale le operazioni connesse che sono necessarie all’esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco dei prodotti legnosi. 2. Le operazioni connesse agli interventi selvicolturali comprendono: a) gli interventi di manutenzione delle strade forestali esistenti, realizzati mediante il taglio della vegetazione, la riprofilatura della sede per assicurarne la percorribilità in sicurezza, la stabilizzazione delle scarpate, la realizzazione di rampe di accesso per macchine e attrezzature, inclusa la realizzazione delle opere necessarie per l’attraversamento e la regimazione delle acque superficiali; |
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Art. 67 - Omissis
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Art. 68 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 40 |
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Art. 69 - (Modifica all’articolo 2-bis della legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico))1. Il comma 2 dell’articolo 2-bis della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente: |
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Art. 70 - (Modifica all’articolo 5-bis della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5-bis della l.r. 16/2008, è aggiunto il |
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Art. 71 - (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 10/2004 |
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Art. 72 - Omissis
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Art. 73 - (Trattamento prodotti agricoli vegetali non più destinabili al mercato)1. Le imprese agricole e floro-vivaistiche possono trattare presso aree nella propria disponibilità i prodotti non più destinabili alla vendita ai fini della produzione di compost o altri prodotti uti |
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Art. 74 - (Proroga della durata del cronoprogramma di cui all’articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2017)1. La durata del cronoprogramma di cui all’articolo 18, comma 4 |
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Art. 76 - Omissis
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Art. 77 - (Disposizioni transitorie)1. I comuni si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 20 entro il 31 dicembre 2024, secondo le previsioni del piano sociale integrato regiona |
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Art. 78 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate: a) omissis |
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Art. 79 - (Disposizione di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione degli articoli 2, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 1, lettera c), 26, 27, comma 1, lettere a), b) e d), |
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Art. 80 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.
La presente legge regionale |
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