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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L'affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria [CODICE 2016]
- Dino de Paolis
- Emanuela Greco
L'affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria [CODICE 2016]
L'affidamento di contratti pubblici sotto soglia comunitaria [CODICE 2016]
PREMESSA E QUADRO NORMATIVO |
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Norme del D. Leg.vo 50/2016 e Linee guida ANACNel quadro regolatorio delineato dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, la disciplina in materia di acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria è contenuta nell’ambito dell’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016 medesimo, modificato ad opera del D.L. 32/2016, c.d. “sblocca cantieri”). La norma rinvia altresì ad apposite Linee guida dell’ANAC il compito di provvedere alla definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alle soglie di |
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Valenza delle Linee guida ANAC n. 4 sui contratti sotto sogliaLe Linee guida ANAC n. 4 sui contratti sotto soglia sono da considerarsi a giudizio di chi scrive parzialmente vincolanti. Secondo quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nel Parere n. 1903 del 13/09/2016 reso in occasione dell’emanazione della prima versione delle Linee guida n. 4 - esse hanno una funzione di indirizzo generale e non vincolante, essendo finalizzate esclusivamente a “fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti”. La disciplina dell’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016 sui contratti sotto soglia è del resto sufficientemente dettagliata, come osservato al riguardo dal Consiglio di Stato, e non necessita, per |
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AMBITO DI APPLICAZIONE: QUALI SONO I CONTRATTI SOTTO SOGLIA |
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Contratti cui si applica la disciplina del sotto soglia |
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Contratti nei settori specialiPer quanto riguarda in particolare i settori speciali, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli artt. 115-121 del D. Leg.vo 50/2016 (gas, energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti, aeroporti, estrazione di idrocarburi), possono applicare le norme dei propri regolamenti interni che, in ogni caso, devono essere conformi ai principi dettati dal Trattato UE, con particolare riguardo a quelli di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza ( |
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Altri strumenti di acquisto e negoziazioneL’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016 fa espressamente salvi gli obblighi di utilizzo d |
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Soglie di rilevanza comunitariaLe soglie di rilevanza comunitaria, al di sotto delle quali trova applicazione la disciplina qui in commento, sono state in |
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Altre norme applicabiliAl di là dell’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016 - e nel silenzio delle Linee guida ANAC, |
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PRINCIPI COMUNI PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
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Principi comuniL’art. 36 del D. Leg.vo n. 50/2016, comma 1, individua i principi che devono ispirare l’affidamento e l’esecuzione degli appalti sotto soglia. In primo luogo, vengono richiamati i principi dell’art. 30 del D. Leg.vo 50/2016 |
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Sostenibilità energetica e ambientaleIl correttivo (D. Leg.vo 56/2017) ha aggiunto il riferimento ai principi di sostenibilità energetica e ambientale di cui all’ |
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Conflitto di interessiIn aggiunta, il correttivo ha inserito, con specifico riferimento agli affidamenti sotto soglia, anche il richiamo ai principi sanciti dall’art. 42 del D. Leg.vo 50/2016 in materia di conflitto d’interesse. Tale norma prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di introdurre misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché a individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d |
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Clausole socialiInfine, l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, inserito dal correttivo (e modificato dal D.L. 76/2020), prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’ |
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Il principio di rotazione degli affidamenti e degli invitiSi veda per approfondimenti Il principio di rotazione degli affidam |
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SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA |
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Procedure di scelta del contraenteLe procedure di scelta del contraente a disposizione delle stazioni appaltanti per gli affidamenti sotto soglia, con le relative classi di importo, sono definite dal comma 2 dell’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, ferme restando le disposizioni in tema di aggregazione e centralizzazione delle committenze nonché in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti recate dagli artt. 37 e 38 del D. Leg.vo 50/2016, nonché i casi di ricorso obbligatorio ai mercati elettronici (si veda Qualificazione stazioni appaltanti, aggregazione, centralizzazione committenze e strumenti di negoziazione). La materia è stata oggetto di importanti innovazioni ad opera del D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”), il quale ha altresì abrogato (con la legge di conversione, L. 55/2019, in vigore dal 18/06/2019) la disciplina transitoria, in deroga, di cui al comma 912 R dell’art. 1 della Legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018, n. 145) N6. Le tabelle seguenti riepilogano le procedure di scelta del contraente a disposizione delle stazioni appaltanti per i contratti sotto soglia, dopo le modifiche introdotte dallo “sblocca cantieri”. Si ricorda in proposito che le novità dello “sblocca cantieri” si applicano (art. 1 del D.L. 32/2019, comma 21): - per le procedure i cui b |
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Procedura per i servizi pubblici di ingegneria e architettura sotto sogliaL’art. 1 del D.L. 32/2019 ha modificato l’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera b), che dal 18/06/2019 - per i contratti pubblici di servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore alla soglia comunitaria - prevede ora la possibilità di affidamento diretto con “valutazione” N7 di almeno 5 operatori economici, ove esistenti (mentre in precedenza era prevista una procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici). A sua volta, l’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, al comma 2, dispone che: - i servizi tecnici di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 Euro siano affidati mediante la procedura di cui all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera b), con invito rivolto, se possibile, ad almeno 5 soggetti; - i servizi tecnici di importo superiore a 100.000 Euro siano affidati mediante le ordinarie procedure aperte o ristrette. |
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Criteri di aggiudicazioneIl nuovo comma 9-bis dell’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016 (introdotto dal D.L. 32/2019) individua il criterio del “minor prezzo” quale alternativa sempre percorribile, per l’aggiudicazione dei contratti sotto |
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Deroghe temporanee fino al 30/06/2023L’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge con la L. 120/2020) è intervenuto in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera del D.L. 31/05/2021, n. 77 (convertito in legge con la L. 29/07/2021, n. 108). Se ne riporta di seguito una sintesi aggiornata. In particolare, l’art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023. In tali casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentato a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando; vengono fatte salve le ipotesi |
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA |
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L’amministrazione direttaIl D. Leg.vo 50/2016 prevede la possibilità per le amministrazioni, negli affidamenti sotto i 150.000 Euro, di ricorrere all’amministrazione diretta per i lavori. |
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L’affidamento direttoSi rinvia alle tabelle riportate in precedenza per i casi in cui è consentito l’affidamento diretto nonch&eac |
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GeneralitàSecondo la Delib. ANAC 636/2019, punto 4.3.3 R, in caso di affidamento diretto: |
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La determina a contrarreLa procedura prende avvio con la determina a contrarre - o altro atto equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante - che deve recare, almeno, l’indicazione: - dell’interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare; - delle caratteristiche delle opere/beni/servizi che s’intende conseguire; - dei c |
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La conclusione del contrattoPer quanto riguarda la conclusione del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, occorre tener presente che la procedura prevista dall’art. 32 del D. Leg.vo 50/2016, comma 14, è lo scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, |
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Divieto di affidamento diretto con rinnovo tacitoL’ANAC, con Delibera 08/09/2021, n. 628 Visualizza PDF, ha ribadito la contrarietà alle norme in materia di appalti pubblici dell’affidamento reiterato senza procedura competitiva di un servizio, frazionato artificiosamente al fine di rimanere al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria. In particolare, nel caso esaminato dall’ANAC, il servizio era stato affidato sen |
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La procedura negoziataSi rinvia alle tabelle riportate in precedenza per i casi in cui è consentito l’affidamento diretto nonch&eac |
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GeneralitàLa procedura negoziata si sviluppa attraverso la consultazione del prescritto numero di operatori economici, ove esistenti, individuati: - sulla base di indagini di mercato; |
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La determina a contrarreNel caso di procedura negoziata, nell’ambito della delibera a contrarre - con la quale prende avvio la procedura - l |
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L’indagine di mercatoLa fase dell’indagine di mercato, promossa dal RUP, è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Pur non ingenerando negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, il RUP, in tale fase, dovrà tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. |
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Gli elenchi di operatoriIn alternativa alle indagini di mercato le stazioni appaltanti, ai fini dell’individuazione degli operatori economici, potranno fare ricorso agli elenchi costituiti ad hoc. Sul punto la Delib. ANAC 636/2019, punto 5.1.6 R, precisa che: a) gli elenchi devono essere costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volont& |
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La fase di negoziazione (confronto competitivo)Una volta conclusa l’indagine di mercato ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante deve procedere, in modo non discriminatorio, alla selezione degli operatori economici da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque in numero almeno pari a quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre. Ovviamente il numero minimo degli operatori da invitare alla procedura negoziata può ben essere superato sulla base delle caratteristiche e della risposta fornita dal mercato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla se |
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La verifica delle offerte anomaleSi veda in proposito Offerte anomale nelle gare pubbliche, determin |
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La sottoscrizione del contrattoLa stipula del contratto - per la quale non occorre attendere il termine dilatorio di 35 giorni dello stand still - |
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Lavori di importo pari o superiore a 150.000 EuroCon riferimento a tale tipologia di acquisizioni - nell’ambito dello svolgimento della procedura negoziata, ammessa fino all’importo di 999.999 Euro - l’unica differenza riguarda i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che, in questo caso, sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA, in conformità a quanto disposto dall’art. 84 del D. Leg.vo 50/2016. |
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