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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: divieto di frazionamento artificioso e di rinnovo tacito
In seguito all’esposto di alcuni Consiglieri comunali, l’ANAC, con Delibera 08/09/2021, n. 628, ha affermato la contrarietà alle norme in materia di appalti pubblici dell’affidamento reiterato senza procedura competitiva di un servizio, frazionato artificiosamente al fine di rimanere al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria.
In particolare il servizio (nel caso di specie di depurazione delle acque fognarie), affidato senza gara nel 2014 perché stimato di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, era stato oggetto di ulteriori e sistematiche proroghe sino al 2020 attraverso il meccanismo del rinnovo tacito. Inoltre risultava che la soglia non era stata raggiunta a causa del frazionamento della prestazione continuativa in contratti annuali, nonché grazie allo scorporo di attività intimamente connesse alla gestione dei depuratori (smaltimento dei fanghi e lavori di manutenzione), facendoli oggetto di separati affidamenti sempre allo stesso esecutore.
Secondo l’Autorità, la reiterazione del contratto con lo stesso appaltatore nei termini suddetti non rientra tra i casi di ammissibilità della ripetizione/proroga dei contratti in essere dettati dall’art. 63, comma 5, D. Leg.vo 50/2016 (già art. 57, commi 5 e 7, D. Leg.vo 163/2006 sul divieto di rinnovo tacito) e dall’art. 106, comma 11, D. Leg.vo 50/2016 medesimo.
L’ANAC ha inoltre osservato che il frazionamento artificioso dell’appalto, così come il rinnovo tacito del contratto, oltre ad essere vietati dalla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, comportano la violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, stabiliti dal diritto comunitario. L’affidamento diretto senza gara è infatti istituto eccezionale, a cui si può ricorrere solo nei casi tassativamente stabiliti dalla legge. Gli ulteriori affidamenti senza gara comportano inoltre l’inosservanza del criterio di rotazione nella scelta del contraente recato dall’art. 36, comma 1, D. Leg.vo 50/2016.
Alla luce di tali considerazioni, l’ANAC ha ritenuto che la stazione appaltante avesse affidato il servizio con rinnovi reiterati ed affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia, determinando la sottrazione al regime della concorrenza di contratti per un valore che, di norma, avrebbe richiesto una procedura competitiva.