FAST FIND : FL6707

Flash news del
15/11/2021

Contratti pubblici sotto soglia: divieto di frazionamento appalti e principio di rotazione

Nel caso di affidamenti diretti per contratti pubblici sotto soglia, le stazioni appaltanti sono comunque tenute al rispetto del divieto di frazionamento e del principio di rotazione (Delibera ANAC 666/2021).

VICENDA- Nel caso di specie, è stato segnalato ad ANAC un illegittimo comportamento di un Comune nell’affidamento di numerosi appalti in violazione della normativa sui contratti pubblici, con particolare riferimento al divieto di artificioso frazionamento degli appalti di cui all’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016, comma 6 ed al rispetto dei principi di economicità, trasparenza e rotazione, in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
In particolare, la stazione appaltante, avrebbe ripetutamente affidato una serie di lavori e servizi “sotto soglia” sempre agli stessi operatori economici.

FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO E AFFIDAMENTO DIRETTO- La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto, ricorda ANAC, non può essere compiuta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti relative alle soglie europee. Il valore dell’appalto, inoltre, deve essere quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione della gara o del bando di gara o, nei casi in cui ciò non è previsto, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.
Per quanto concerne il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, ANAC ha osservato che il ricorso a micro affidamenti diretti di breve durata in luogo di un affidamento di dimensione tecnico/economica più consistente da esperire con le ordinarie procedure ad evidenza pubblica, priva l’amministrazione di poter beneficiare dei risparmi di spesa discendenti dall’effettuazione dei ribassi di gara, con conseguente compromissione del principio di economicità.

La stessa ANAC ha sottolineato che nelle Linee Guida n. 4 (par. 2.1) recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - aggiornate con Delib. ANAC 10/07/2019, n. 636 - è stato ribadito che al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripetizione dell’affidamento nel tempo.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA- Nell’ambito della Delibera 666/2021, ANAC ha ricordato che in caso di affidamenti sotto soglia di importo inferiore a 40.000 Euro, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori. Tuttavia, nel caso di affidamento diretto privo di confronto competitivo, il principio di rotazione di cui all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, viene in rilievo come “rotazione degli affidamenti” nel senso che la stazione appaltante  è tenuta a ruotare gli operatori economici cui affidare direttamente il contratto.
In altri termini, atteso che non è necessario che l’affidamento sia preceduto da un confronto concorrenziale e che è invece rimessa ad una diretta individuazione della stazione appaltante la scelta dell’operatore economico con cui stipulare il contratto, non può tuttavia affermarsi che quest’ultima sia dotata di una integrale “libertà di movimento”, essendo comunque tenuta al rispetto dei principi specifici dettati - con riferimento ai contratti sotto soglia - dall’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, tra cui il principio di rotazione. Ciò che bisogna scongiurare è il ricorso alla “via breve” delle dirette consultazioni delle imprese già affidatarie dei servizi di cui si necessita.

Inoltre, nonostante le Linee Guida ANAC n. 4 (par. 3.7) - aggiornate con Delib. ANAC 10/07/2019, n. 636 - sull’affidamento sotto soglia facciano salva la possibilità, per la stazione appaltante, di derogare al principio di rotazione (tenuto conto anche del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento), tali considerazioni non possono essere costantemente e ripetutamente adottate per giustificare reiterati affidamenti al medesimo operatore economico.
Alla stazione appaltante che intenda derogare al principio di rotazione è infatti richiesto un onere motivazionale, dove si rivela necessaria un’illustrazione:
- dell’assenza di alternative rispetto all’affidamento al precedente operatore economico; oppure
- del fatto che le alternative possibili siano assolutamente illogiche o di non percorribilità economica.

Dalla redazione