Contratti pubblici: affidamento servizi tecnici nei piccoli comuni e conflitto di interessi | Bollettino di Legislazione Tecnica
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26/11/2021

Contratti pubblici: affidamento servizi tecnici nei piccoli comuni e conflitto di interessi

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha evidenziato che per, l’assegnazione di incarichi di servizi tecnici nei piccoli comuni, non basta a risolvere il conflitto d’interessi la nomina di un sostituto temporaneo del responsabile dell’Ufficio tecnico, se vi sono parenti di secondo grado.

Conflitto di interessi
L'ANAC, nell'ambito della sua attività di vigilanza, ha esaminato un caso di conflitto di interessi che potrebbe con facilità riproporsi in altri enti locali di piccole dimensioni che abbiano a propria disposizione risorse umane molto limitate. 
Nel caso di specie, si trattava dell'affidamento dei servizi di ingegneria per il progetto dei lavori di messa in sicurezza di una strada comunale e il responsabile dell’ufficio Tecnico era fratello di uno dei professionisti iscritti nell’elenco dal quale l’ente attinge per individuare gli affidatari di servizi di ingegneria di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Misura adottata insufficiente
La soluzione individuata dall’amministrazione comunale di nominare un sostituto temporaneo del responsabile dell’Ufficio tecnico quando il fratello concorre all’assegnazione dell’appalto, non è stata giudicata da ANAC sufficiente e adeguata a risolvere il conflitto d’interesse esistente se tale misura è applicata esclusivamente alla procedura in cui è invitato a presentare offerta il congiunto.

La Delibera ANAC del 27/10/2021, n. 712, specifica infatti che la sola misura dell’individuazione di un sostituto del responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai fini dell’assegnazione di uno specifico affidamento ad un parente del predetto funzionario, previamente iscritto nell’elenco degli operatori economici al quale la stazione appaltante attinge per i servizi di ingegneria di importo sotto-soglia, non è adeguata a prevenire e risolvere il conflitto di interesse, in quanto con la modalità organizzativa prescelta, il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 42 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 si risolve in una mera formalità, mantenendosi in capo all’interessato il potere sostanziale di disporre discrezionalmente nelle situazioni in cui sussiste il conflitto.

Conseguenze
L'ANAC osserva inoltre che, in assenza di adeguati accorgimenti organizzativi, vengono in rilievo per l’operatore economico le conseguenze di cui alla lett. d), dell’art. 80 comma 5, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, che costituiscono una extrema ratio da comminare solo in caso di impossibilità di eliminare efficacemente il conflitto di interessi mediante misure preventive e comportano l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto.

Misure più adeguate
L'ANAC suggerisce quindi misure organizzative diverse o aggiuntive rispetto a quella individuata, quali:
- assegnare il funzionario interessato ad altro incarico;
- individuare un sostituto preposto a tutti gli affidamenti sotto-soglia di servizi di ingegneria che il Comune intende assegnare attingendo dall’elenco che include il congiunto dell’interessato;
- adottare una direttiva, in base alla quale l’individuazione nell’ambito dell’elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione, oppure a seguito di pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse.

Dalla redazione