Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Contratti pubblici sotto soglia: chiarimenti su garanzia provvisoria e definitiva
In tema di appalti pubblici, l' art. 93, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), relativo alle garanzie per la partecipazione alla procedura, stabilisce che, nei casi di cui alla lett. a), dell’articolo 36, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 medesimo, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia fideiussoria provvisoria.
Inoltre, l'art. 103, comma 11, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, prevede che per gli appalti di cui alla lett. a), dell’articolo 36, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 è facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, prevista dal medesimo art. 103.
La lett. a), dell'art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 riguarda gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
Le suddette disposizioni sono richiamate dal punto 4.3.3 delle Linee guida ANAC n. 4, di cui alla Delib. ANAC 01/03/2018, n. 206.
In proposito, la Delib. ANAC 27/02/2019, n. 140, viste le istanze di chiarimenti pervenute all’ANAC in ordine alle garanzie che possono essere richieste nelle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia, ha chiarito che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.