Con la Delibera l'ANAC chiarisce che la facoltà della stazione appaltante di non richiedere la garanzia provvisoria, prevista dall’art. 93, comma 1, D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, e la garanzia definitiva, prevista dall’art. 103 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 è limitata ai casi di contratti di importo inferiore assegnati mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 medesimo, lettera a), e pertanto non è applicabile nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto. In tali casi pertanto la stazione appaltante è tenuta a richiedere la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva.