MEPA e procedure di affidamento lavori: novità 2019 per gli appalti pubblici | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL4781

Flash news del
09/01/2019

MEPA e procedure di affidamento lavori: novità 2019 per gli appalti pubblici

La Legge di bilancio 2019 (l. 145/2018) ha introdotto due significative novità nel campo degli affidamenti pubblici, pur senza apportare direttamente alcuna modifica al Codice dei contratti di cui al D. Leg.vo 50/2016.

SOGLIE PER IL RICORSO AL MEPA
Il comma 130 dell’art. 1 della L. 145/2018, ha disposto l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze.
Si ricorda che Il mancato rispetto dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip - tra i quali il MEPA - determina:
- la nullità del relativo contratto;
- l’illecito disciplinare del funzionario dell’ente;
- la responsabilità amministrativa del funzionario dell’ente (art. 1 del D.L. 95/2012, comma 1).

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICI
Il comma 912 dell’art. 1 della L. 145/2018, ha introdotto, fino al 31/12/2019 una deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, al fine di elevare la soglia prevista per l’affidamento di lavori con procedura diretta fino a 150.000 euro, e applicare la procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per lavori da 150.000 euro fino a 350.000 euro.
In sintesi, il Codice dei contratti pubblici disciplina gli affidamenti di lavori:
- per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera a);
- per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera b);
- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera c).
Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti per il 2019 possono procedere all’affidamento di lavori:
- di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;
- di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.
Si ribadisce che le suddette deroghe, introdotte nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici, sono valide fino al 31/12/2019.

Dalla redazione