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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici sotto soglia: elementi esclusi dal calcolo del valore del contratto
Nel caso in esame la ricorrente contestava l’adozione della procedura negoziata, prevista dall’art. 36, D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lett. c-bis), in quanto riteneva che si trattasse di un appalto di valore superiore alla soglia comunitaria. La ricorrente contestava quindi le modalità di calcolo adottate per la determinazione del valore dell’appalto sostenendo l’inclusione anche di importi che non erano stati considerati.
La disciplina del computo degli importi da considerare al fine di determinare il valore del contratto e, conseguentemente, del regime da applicare alla gara è contenuta nell’art. 35, D. Leg.vo 50/2016 secondo il quale:
- il valore dell’appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice (art. 35, comma 4);
- tale somma comprende oltre all’importo dei lavori, il valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dall’amministrazione, a condizione che risultino necessari all’esecuzione dei lavori (art. 35, comma 8).
Il TAR del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza del 09/12/2019, n. 514, ha ribadito che la determinazione del valore dell’appalto attiene alla sfera della discrezionalità tecnica riservata all’Amministrazione, insuscettibile di sindacato giurisdizionale (se non nei limiti dell’illogicità e dell’incongruità manifesta).
Ciò posto il TAR ha chiarito che comunque, in base al comma 8 del citato art. 35, D. Leg.vo 50/2016 non sono compresi nel valore dell’appalto:
- gli imprevisti e gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113, D. Leg.vo 50/2016, la cui consistenza incerta ed eventuale preclude l’inclusione nell’ammontare degli importi astrattamente pagabili, ossia del valore dell’appalto considerato ai fini dell’osservanza delle soglie comunitarie;
- gli ulteriori oneri connessi all’attività dei professionisti incaricati della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, trattandosi di prestazioni non strettamente riconducibili alla nozione di “forniture e servizi” contenuta nella predetta disposizione.
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