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30/06/2020

Appalti sotto soglia, principio di rotazione e invito alla gara dell’operatore uscente

Non viola il principio di rotazione l’invito dell’operatore che sia stato già affidatario di un precedente appalto se il nuovo affidamento abbia ad oggetto un servizio diverso.

Nel caso di specie si trattava di una gara per la fornitura di un servizio di supporto (software) per il monitoraggio e controllo informatizzato del rispetto degli obblighi contrattuali relativi ai servizi esternalizzati di una Azienda sanitaria locale. L’impresa ricorrente contestava l’aggiudicazione ad una ditta che in precedenza era già stata affidataria di un servizio avente ad oggetto un software per la manutenzione e controlli di sicurezza dei dispositivi elettromedicali, ritenendo violato l’obbligo di rotazione di cui agli artt. 30 e 36 del D. Leg.vo 50/2016.

In tema di contratti pubblici al di sotto della soglia comunitaria, l’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, prevede l’obbligo del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione alle gare delle microimprese, piccole e medie imprese.

Secondo la giurisprudenza la ratio di tale principio è quella di evitare che il “gestore uscente”, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (v. C. Stato 12/06/2019, n. 3943).
La norma mira quindi ad escludere che la procedura di selezione del contraente si risolva in una mera rinnovazione - in tutto o in parte, e comunque nei suoi contenuti qualificanti ed essenziali - del rapporto contrattuale scaduto, dando così luogo ad una sostanziale elusione delle regole della concorrenza a discapito degli operatori più deboli del mercato cui, nel tempo, sarebbe sottratta la possibilità di accedere ad ogni prospettiva di aggiudicazione (v. C. Stato 05/03/2019, n. 1524).

Sulla base di tali orientamenti, il TAR Veneto 03/06/2020, n. 492 ha affermato che non può configurarsi una violazione del principio di rotazione se il servizio oggetto dell’appalto sia diverso da altri servizi di cui l’operatore economico sia stato affidatario in precedenza. Ed infatti se il servizio è diverso cade il presupposto della maggiore conoscenza ed esperienza rispetto agli altri partecipanti alla gara.

Nel caso in cui i servizi siano diversi (come nella fattispecie) deve dunque ritenersi legittima la partecipazione alla gara - e l’eventuale aggiudicazione - del medesimo operatore in quanto lo stesso non può considerarsi “affidatario uscente” del servizio oggetto del nuovo appalto.

Dalla redazione