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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Principio di rotazione, irrilevanza della durata del precedente affidamento
Nel caso di specie il ricorrente lamentava che il Comune avesse affidato direttamente ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 il servizio di scuolabus per l’intero anno scolastico allo stesso operatore che aveva svolto il servizio per un solo semestre nell’anno precedente.
Il TAR Liguria 06/12/2021, n. 1052 ha ricordato che secondo una costante giurisprudenza, la rotazione costituisce un riferimento normativo “inviolabile” del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, e così ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente (C. Stato 17 marzo 2021, n. 2292; C. Stato 15/12/2020, n. 8030).
Più in particolare, è stato a più riprese chiarito che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento “immediatamente precedente” a quello di cui si tratti (C. Stato 27/04/2020, n. 2655), e che non sono ostative all'applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata. Il principio di rotazione è inapplicabile soltanto nel caso di “sostanziale alterità qualitativa”, ovvero, più chiaramente, di diversa natura delle prestazioni oggetto del precedente e dell'attuale affidamento (sul punto si veda la Nota Presupposti per l'applicabilità del principio di rotazione nei contratti sottosoglia).
Tutto ciò vale anche nelle procedure affidate ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, lett. a). Ed infatti, ha affermato il TAR, si tratta di una disciplina dettata specificamente per il periodo emergenziale (così la rubrica dell’articolo) connesso alla pandemia da Covid-19, che nondimeno, nel periodo finale, ribadisce la cogenza del principio di rotazione previsto in via ordinaria per gli affidamenti dei contratti sotto soglia (art. 36, D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lett. b).
In conclusione, la violazione del diritto di rotazione ha determinato, nella fattispecie, la dichiarazione di inefficacia del contratto e l’indizione di una nuova procedura con il divieto di riassegnare, in caso di scelta per l’affidamento diretto e senza gara, il servizio al medesimo operatore.