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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 13/04/2001, n. 11
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- Deliberaz. G.R. 31/07/2018, n. 1110
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- L.R. 17/01/2002, n. 2
- L.R. 29/10/2001, n. 30
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TITOLO I -PRINCIPI GENERALI |
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CAPO I - FINALITÀ E INDIRIZZI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge regionale, individua, nelle materie relative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle provin |
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Art. 2 - (Principio di sussidiarietà e partecipazione dei privati all'esercizio di funzioni amministrative)1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative. |
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Art. 3 - (Principio della concertazione)1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti |
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CAPO II - RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI |
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Art. 4 - (Funzioni della Regione)1. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione esercita funzioni di legislazione, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento. 2. Qualora la presente legge attribuisca alla Giunta regionale funzioni amministrative senza una specifica competenza all'adozione del provvedimento finale, si intende fatta salva la previsione di cui all'articolo 28, comma 2, d |
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Art. 5 - (Funzioni delle Province)1. Le province, esercitano funzioni di programmazione in riferimento alle materie e competenze proprie, attribuite o delegate. |
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Art. 6 - (Funzioni dei Comuni)1. É attribuita ai comuni, singoli o associati, secondo le modalità di cui all'articolo 8, la generalità delle funzioni, in parti |
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Art. 7 - (Funzioni delle Città metropolitane)1. Alle città metropolitane, ove costituite, sono attribuite le funzioni amministrative di cui agli articoli 5 e 6 che richiedono l |
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Art. 8 - (Esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni)1. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni, definisce, per materia, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai comuni, al fine di garantire la possibilità di esercizio in forma associata con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, fatto salvo quanto già disciplinato dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione de |
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CAPO III - TUTELA DEL TERRITORIO MONTANO |
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CAPO IV - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E POTERI SOSTITUTIVI |
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Art. 11 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con le risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 59/1997, ai sensi di quanto stabilito negli articoli 3, comma 3, e 7 del decreto legislativo n. 112/1998. 2. La Giunta regionale, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale avvalendosi contestualmente del personale statale trasferito e delle risorse strumentali, immobili e mobili, attribuite secondo modalità e termini |
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Art. 12 - (Individuazione delle risorse umane)1. La Giunta regionale procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale statale trasferito entro sei mesi dall'effettiva |
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Art. 13 - (Trattamento economico del personale trasferito)1. In assenza di specifica normativa, la Giunta regionale determina l'equiparazione delle qualifiche tra il personale dello Stato e il personale del comparto "Regioni - Autonomie locali". 2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento. 3. Al personale trasferito è garantito il trattamento economico f |
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Art. 14 - (Modificazioni organizzative)1. La Giunta regionale provvede, in conseguenza delle attribuzioni delle deleghe e delle funzioni, all'adeguamento degli organici, g |
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Art. 16 - (Poteri sostitutivi)1. Fatta salva l'esplicita diversa previsione nei titoli che seguono e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti l |
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CAPO V - SISTEMA INFORMATICO REGIONALE, SERVIZI DI CONSULENZA E DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 17 - (Sistema informatico e coordinamento delle informazioni)1. La Regione e gli enti locali garantiscono la circolazione delle informazioni e delle conoscenze concernenti le funzioni di rispettiva competenza mediante l'utilizzo di sistemi informatici comuni. |
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Art. 18 - (Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modifiche e integrazioni)1. L'articolo 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Funzioni) — 1. La Conferenza è organo concertativo, consultivo e di raccordo della Regione con gli enti locali. Formula proposte ed esprime pareri sulle questioni relative all'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e decr |
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Art. 19 - (Disposizioni transitorie)1. I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di cui all'articolo 15 conservano la loro validità e sono portati a termin |
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TITOLO II - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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CAPO I - AMBITO DI INTERVENTO |
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Art. 20 - (Ambito di intervento)1. Il presente titolo, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, disciplina le funzioni amministrative di |
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CAPO II - ARTIGIANATO |
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Art. 21 - Art. 24 |
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CAPO III - INDUSTRIA |
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Art. 26 - (Disciplina delle funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria)1. I benefici all'industria sono attribuiti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della |
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Art. 27 - (Funzioni degli enti locali e delle autonomie funzionali)1. Sono di competenza dei comuni le funzioni in materia di impianti produttivi e sportello unico di cui al capo VII. |
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CAPO IV - COOPERAZIONE |
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Art. 28 - (Funzioni della Regione)1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 112/1998. |
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CAPO V - TURISMO |
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Art. 30 - (Funzioni delle autonomie funzionali e locali) |
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Art. 31 - (Disposizioni transitorie in materia di turismo) |
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Art. 32 - (Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" e successive modifiche e integrazioni) |
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Art. 33 - (Modifica della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-loco") |
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CAPO VI - COMMERCIO, FIERE E SOSTEGNO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE |
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Art. 34 - (Funzioni della Regione)1. In attuazione degli articoli 41 e 48 del decreto legislativo n. 112/1998 la Giunta regionale provvede: a) al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale; b) al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, sentiti i comuni interessati; c) alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche" e successive modifiche ed integrazioni; |
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Art. 35 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai comuni "o alle unioni dei comuni ove costituite,"N6 le seguenti funzioni: a) programmazione e rilascio delle aut |
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Art. 36 - (Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)1. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, delega alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'esercizio delle funzioni in materia di tutela dei |
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Art. 37 - (Modifica alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche" e successive modifiche e integrazioni)1. Dopo il numero 3) del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 è aggiunto il seguente numero: |
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CAPO VII - SPORTELLO UNICO E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE |
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Art. 38 - (Funzioni di competenza regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese)1. La Giunta regionale coordina le attività di servizio e di assistenza alle imprese, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 112/1998, in par |
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Art. 39 - (Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni comunali in materia di insediamenti produttivi e di assistenza alle imprese)1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di attività produttive attribuite ai comuni ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 112/1998, i comuni, nel rispetto del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" attivano una struttura che: a) costituisca l'unica struttura responsabil |
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Art. 40 - (Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di servizi e di assistenza alle imprese)1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono attivare specifiche strutture di servizio ed assistenza alle |
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Art. 41 - (Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate)1. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le aree industriali e le |
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CAPO VIII - ENERGIA |
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Art. 42 - (Funzioni della Regione)1. Nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, come definite dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. 1-bis. In attuazione della normativa statale e nel rispetto dei principi delle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica e di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta provvedimenti diretti a: a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali; b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio; c) definire le attività di accertamento e di ispezione degli impianti termici; |
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Art. 43 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono delegati ai comuni e per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti i controlli anche il controllo sul rendimento energetico |
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Art. 44 - (Funzioni delle Province)1. Sono sub-delegate alle province le funzioni relative alla concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, di cui all'articolo 8 della legge n. 10/1991. 2. Le province esercitano inoltre, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani ene |
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Art. 44-bis - Disposizioni applicative in materia di gasdotti1. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento gli adempimenti necessari per le procedure di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dei |
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CAPO IX - MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE |
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Art. 45 - (Disposizioni generali e di rinvio)1. Le funzioni amministrative in materia di miniere e risorse geotermiche delegate dallo Stato con l'articolo 34 del decreto legislativo n. 11 |
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Art. 46 - (Ausili finanziari)1. La Regione, con la legge di cui all'articolo 45, comma 2, disciplina altresì: |
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Art. 47 - (Diritti, canoni, contributi e tariffe)1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1 |
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Art. 48 - (Funzioni delle Province)1 |
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Art. 49 - (Informazioni)1. Il ricercatore ed il concessionario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere all |
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CAPO X - VIGILANZA SULLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA |
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Art. 50 - (Funzioni della Regione)1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale esercita la funzione di controllo sugli organi delle camere di c |
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Art. 51 - (Scioglimento degli organi camerali)1. La Giunta regionale, nell'esercizio della funzione di controllo di cui all'articolo 50, dispone lo scioglimento del consiglio camerale provvedendo contestualmente a nominare un commissario straordinario che esercita le funzioni conferitegli, fino alla nomina del nuovo organo, nei casi di: |
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Art. 52 - (Revisori dei conti)1. Spetta al Presidente della Giunta regionale la designazione di un membro effettivo e di un membro supplente in seno al collegio d |
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CAPO XI - CARBURANTI
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Art. 53 - (Funzioni della Regione)1. In attuazione dell'articolo 41, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 112/1998 sono mantenute in capo alla Regione i criteri e le linee generali di indirizzo e programmazione nella materia carbura |
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CAPO XII - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE |
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Art. 55 - (Disciplina del fondo unico regionale per lo sviluppo economico)1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46, nonché gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale, con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana.N59 2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditor |
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Art. 56 - (Convenzioni)1. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate |
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TITOLO III - TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
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CAPO I - AMBITO DI INTERVENTO |
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Art. 57 - (Ambito di intervento)1. In attuazione del decreto legislativo n. 112/19 |
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CAPO II - TERRITORIO ED URBANISTICA |
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SEZIONE I - URBANISTICA |
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Art. 58 - (Funzioni della Regione) |
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Art. 59 - (Funzioni delle Province) |
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Art. 60 - (Funzioni dei Comuni) |
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SEZIONE II - BENI AMBIENTALI |
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Art. 61 - (Funzioni della Regione) |
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Art. 62 - (Funzioni delle Province) |
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Art. 63 - (Funzioni dei Comuni) |
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Art. 64 - Funzioni degli enti parco. |
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SEZIONE III - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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Art. 65 - Art. 67 |
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Art. 68 - (Modifiche delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 95 "Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457" e successive modifiche e integrazioni e 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche ed integrazioni)1. L'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 "Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457", è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Approvazione dei programmi esecutivi di intervento) — 1. Per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale sovvenzionata, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) competente per territorio e il consiglio comu |
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Art. 69 - (Applicazione di norme vigenti)1. Le disposizioni previste dalla legge regionale |
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Art. 70 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente capo ed in particolare: |
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CAPO III - PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI |
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SEZIONE I - FUNZIONI E SERVIZI DI CARATTERE GENERALE |
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Art. 71 - (Disposizioni generali e di rinvio)1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi, nelle materie disciplinate dal presente capo resta ferma la ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali prevista dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni dalla |
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Art. 72 - (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni)1. L'articolo 33, primo comma, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito: |
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Art. 73 - (Procedimento per l'emanazione dei programmi attuativi in materia di tutela della natura e dell'ambiente)1. Tutti i programmi regionali esecutivi e di gestione di piani sovraordinati in materia di tutela della natura e dell'ambiente, pre |
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SEZIONE II - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE |
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Art. 74 - (Valutazione di impatto ambientale) |
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SEZIONE III - CONTROLLO DEI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI |
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Art. 75 - (Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti)1. Ferme restando le competenze già attribuite allo Stato ed agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e del decreto legislativo n. 112/1998 sono di competenza: a) della Regione: 1) l'individuazione e perimetrazione, sentiti gli enti locali interessati, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 334/1999, delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del citato decreto legislativo; 2) l'adozione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano regionale di intervento nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 334/1999; 3) l'adozione dei provvedimenti conclusivi che discendono dagli esiti dell'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive modificazioni, nel c |
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SEZIONE IV - TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO E DELLE ZONE COSTIERE |
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Art. 76 - (Funzioni della Regione)1. In materia di tutela dell'ambiente costiero, per effetto dell'articolo 69, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998, alla Giunta regionale spettano, in via concorrente con lo Stato, le funzioni ed i servizi esercitati da quest'ultimo, tra cui il controllo, la sorveglianza e la gestione da terra della navig |
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SEZIONE V - TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE |
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Art. 77 - (Funzioni della Regione)1. Per effetto dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale: a) identifica, sulla base della Carta dell |
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SEZIONE VI - TUTELA DELLE ACQUE |
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SEZIONE VII - TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO, LUMINOSO, ATMOSFERICO ED ELETTROMAGNETICO |
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Art. 79 - (Disposizioni generali e di rinvio)1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, nelle materie disciplinate dalla presente sezione resta ferma la ripartizion |
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Art. 80 - (Funzioni della Provincia)1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, sono delegate alla provincia le seguenti funzioni: a) l'abilitaz |
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Art. 81 - (Funzioni dell'ARPAV)1. L'ARPAV esercita le funzioni relative: a) alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco regionale delle fonti di emissione; |
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CAPO IV - RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO |
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Art. 82 - (Oggetto)1. Le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo trasferite dallo Stato con il decreto legislativo n. 112/1998 sono disciplinate dal presente capo nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dallo Stato nonché dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" al fine di garantire l'unitarietà della gestione e tutela delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico. 2. La Giunta regiona |
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Art. 83 - (Canoni)1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento "i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e" N11 i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate. 1-bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee. N9 2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico. |
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Art. 83-bis - Uso idroelettrico dell'acqua1. Il concessionario di derivazione di acqua per qualunque uso può utilizzare l'acqua, fino alla scadenza della concessione, anche allo scopo di produrre energia elettrica, purché restino invariate le opere di presa, la portata e la qualità dell'acqua e con l'ulteriore pagamento del maggior canone annuo dovuto. Se la concessione originaria è stata rilasciata per usi potabili o irrigui, tali usi si considerano prioritari ai sensi della |
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Art. 83-ter - (Canoni del demanio della navigazione interna) |
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Art. 84 - (Funzioni della regione)1. La Giunta regionale, al fine di garantire l'esercizio unitario a livello regionale e di bacino idrografico, tenuto conto delle peculiarità relative alla tutela del vincolo idrogeologico e dei territori montani esercita le funzioni di pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche nonché di programmazione degli interventi di cui al presente articolo. N82 2. La Giunta regionale esercita le funzioni relative: a) alla gestione delle risorse idriche e alla polizia delle acque di cui al Testo unico approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare relativamente alle derivazioni di acque pubbliche, utilizzazione delle acque sotterranee, nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, e tutela del sistema idrico; b) alla gestione |
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Art. 85 - Funzioni della Provincia di Belluno1. Spettano alla Provincia di Belluno le funzioni relative: a) alla gestione delle risorse idriche e la polizia delle acque di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", in particolare relativamente alle derivazioni di acque pubbliche, utilizzazione delle acque sotterranee, nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, e tutela del sistema idrico; |
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Art. 86 - (Monitoraggio)1. La Giunta regionale al fine di preservare dagli sprechi le acque pubbliche, effettua il monitoraggio degli usi delle stesse, comp |
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Art. 87 - (Ulteriori funzioni conferite)1. In relazione al processo di riorganizzazione delle strutture regionali periferiche di cui all'articolo 82, comma 2, sono conferite agli enti locali le funzioni e le risorse di seguito indicate, già espletate dalle unità periferiche del genio civile regionale. 2. Sono conferite alle province: a) N67 b) le funzioni relative alla partecipazione ai seguenti organi consultivi: 1) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a norma dell'articolo 141 del Regolamento di |
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CAPO V - LAVORI PUBBLICI |
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Art. 88 - (Funzioni della Regione)1. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni: a) coordinamento e responsabilità di attuazione dei programmi regionali di opere pubbliche, dei programmi operativi e dei quadri di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi; |
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Art. 89 - (Funzioni degli Enti locali)1. Le funzioni relative alla programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di tutte le opere pubbliche, non espressamente mantenute alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 88, sono trasferite ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo la rispettiva competenza. 2. La valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di interesse regionale sono effettuate d |
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Art. 90 - (Monitoraggio e indirizzi)1. Allo scopo di dare uniformità e celerità ai procedimenti in materia di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di interesse regionale, la Giun |
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Art. 91 - (Realizzazione degli interventi)1. I lavori pubblici di cui al presente capo sono eseguiti in conformità alla vigente normativa statale e regionale. |
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CAPO VI - VIABILITÀ |
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Art. 92 - (Programmazione della rete viaria)1. Sulla rete viaria trasferita ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione provvede: |
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Art. 93 - (Rete viaria provinciale)1. La rete viaria di cui all'articolo 92 è trasferita al demanio delle province territorialmente competenti, con esclusione della rete viaria di interesse regionale determinata ai sensi dell'articolo 95, comma |
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Art. 94 - (Funzioni amministrative degli enti locali)1. Sulla rete viaria di cui all'articolo 93 le province esercitano le funzioni relative alla gestione, alla manutenzione ed alla vigilanza, nonché alla progettazione e costruzione, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 95, comma 4, 96 e 97. 2. Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza. |
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Art. 95 - (Funzioni amministrative della Regione)1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a: a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province; N1 |
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Art. 96 - (Rete viaria di interesse regionale)1. La rete viaria di interesse regionale, determinata ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera c), fa parte del demanio regionale. 1-bis. Le attività di progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza della rete v |
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Art. 96-bis - Espletamento dei servizi di polizia stradale1. "Le funzioni di cui all |
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Art. 97 - (Ulteriori funzioni della Regione)1. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a: |
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Art. 98 - (Disposizioni finanziarie)1. La Giunta regionale, sentite le province, provvede, annualmente, in coerenza con la propria programmazione, alla ripartizione del |
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Art. 99 - (Abrogazioni di norme)1. È abrogata la legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 "Disposizioni per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di st |
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CAPO VII - TRASPORTI |
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Art. 100 - (Funzioni della Regione)1. Fermo restando quanto disposto in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, è disciplinato con le modalità indicate nei commi che seguono. 2. La Giunta svolge le seguenti funzioni: |
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Art. 100-bis - Funzioni dei Comuni1. Con riferimento alle concessioni del demanio della navigazione interna, sono co |
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Art. 101 - (Funzioni delle Province)1. Oltre alle funzioni trasferite o delegate sulla base della vigente normativa statale e regionale spetta alle province: |
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Art. 102 - (Disposizioni transitorie)1. I procedimenti amministrativi relativi agli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei |
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CAPO VIII - PROTEZIONE CIVILE |
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Art. 103 - (Sistema regionale veneto di protezione civile) |
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Art. 104 - (Attività programmatoria della Regione) |
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Art. 105 - (Attività di soccorso e di ripristino e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modifiche e integrazioni) |
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Art. 106 - (Eccezionale calamità o avversità atmosferica) |
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Art. 107 - (Funzioni delle Province) |
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Art. 108 - (Funzioni delle Comunità montane) |
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Art. 109 - (Funzioni dei Comuni) |
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Art. 110 - (Fondo regionale di protezione civile) |
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TITOLO IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ |
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CAPO I - AMBITO DI INTERVENTO |
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Art. 111 - (Ambito di intervento)1. In attuazione al decreto legislativo n. 112/199 |
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CAPO II - TUTELA DELLA SALUTE, SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA |
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SEZIONE I - TUTELA DELLA SALUTE |
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Art. 112 - (Tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria)1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la materia relativa alla tutela della salute, ai servizi sociali e all'integrazione socio-sanitaria ivi |
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Art. 113 - (Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria)1. È istituita la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria che, nello svolgimento delle attività, si raccorda con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, prevista dall'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20. 2. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria esprime parere: a) sulla proposta di piano socio sanitario regionale; b) sulle proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l'alta integrazione socio sanitaria; c) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'articolo 3-bis comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle aziende ULSS; d) sugli schemi di disegno di leg |
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Art. 114 - (Piano attuativo locale)1. Il piano generale triennale di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e p |
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Art. 114-bis - Relazione sulla spesa sanitaria e sociale e bilancio regionale di previsione |
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Art. 115 - (Relazione sanitaria)1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, tramite la competente commissione consiliare, la Relazione socio-sanitaria che comp |
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Art. 118 - (Ruolo dei comuni nella programmazione regionale e locale)1. Ad integrazione di quanto già previsto dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, ed ai sensi della legge n. 328/2000 i comuni: a) concorrono alla programmazione socio sanitaria regionale attraverso la loro rappresentanza nella Conferenza regionale permanente per l |
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Art. 119 - (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56)1. All'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, il comma 3 è così sostituito: "3. La conferenza di cui al comma 2 adotta apposito regolamento per disciplinare lo svolgimento della propria attività nonché della rappresentanza di cui all'articolo 3 comma 14 del decreto legislativo n. 502/1992 che assume la denominazione di esecutivo, mediante il quale la conferenza stessa esercita le proprie funzioni di indirizzo e valutazione. La Conferenza dei sindaci adegua il proprio regolamento alle disposizioni della presente legge. Il regolamento individua le modalità per la scelta del presidente della conferenza e per la formazione dell'esecutivo. |
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Art. 120 - (Comitato dei sindaci di distretto)1. In ogni distretto socio sanitario dell'unità locale socio sanitaria, di cui all'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è costituito il Comitato dei sindaci di distretto, previsto dal comma 4, dell'articolo 3-quater, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il Comitato dei sindaci di distretto è composto dai sindaci dei comuni il cui territorio rientra nell'area |
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Art. 121 - (Recepimento nell'atto aziendale delle norme concernenti il ruolo dei comuni nella programmazione locale socio sanitaria)1. La Giunta regionale nell'approvare le disposizioni contenenti i principi e criteri per l'adozione da parte delle singole aziende |
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Art. 122 - (Funzioni amministrative dei comuni)1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti: a) l'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi alimentari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Re |
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Art. 123 - (Funzioni amministrative delle Unità locali sociosanitarie)1. Sono delegate alle Unità locali sociosanitarie, (ULSS) le funzioni amministrative concernenti: a) la proposta al prefetto dell'elenco degli addetti alla attività di polizia giudiziaria per l'assunzione della relativa qualifica prevista dall'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni; |
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Art. 123-bis – (Piano regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico ed esercizio da parte delle aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) delle funzioni relative al nulla osta)1. Con cadenza triennale, sulla base dell’inventario regionale delle sorgenti ed apparecchiature radiogene, la Giunta regionale approva il piano regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico, che determina i bacini di utenza e, per ciascun bacino, la quantità di sorgenti autorizzabili con nulla osta, tenuto conto delle caratteristiche e della tipologia delle apparecchiature e delle sorgenti radioattive già autorizzate. |
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Art. 123-ter – (Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti)1. È istituita presso ciascuna azienda ULSS la commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di seguito denominata commissione. 2. La commissione esprime il parere radioprotezionistico di cui all’articolo 123-bis in ordine al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta di cui al comma 2 del medesimo articolo 123-bis. |
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SEZIONE II - SERVIZI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA |
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Art. 124 - (Oggetto e finalità)1. Per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-educativo, di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 112/1998, di cui all'articolo 22 della legge n.328/2000 nonché le prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 3-sept |
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Art. 125 - (Destinatari degli interventi) |
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Art. 126 - (Diritti degli utenti)1. I servizi sociali sono garantiti agli utenti dagli enti erogatori nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente capo e de |
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Art. 127 - (Qualità dei servizi)1. Gli enti pubblici e i soggetti privati per poter erogare servizi sociali devono ottenere l'idoneità strutturale relativa alla conformità dei locali di servizio agli standard qualitativi e l'idoneità organizzativa relativa alla qualità delle prestazioni, alla qualificazione del personale e all'efficienza operativa richie |
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Art. 128 - (Programmazione dei servizi sociali)1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997 e, delle disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Regione provvede alla programmazione dei servizi sociali attraverso i comuni, le province, le ULSS e con la partecipazione degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 328/2000. 2. Con legge regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, sono indicati i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e la Regione, gli obiettivi generali della programmazione, le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e sono indicati i criteri e fissate le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione dei comuni e delle province rilevanti ai fini dei programmi regi |
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Art. 129 - (Funzioni della Regione)1. Nelle more dell'attuazione regionale della legge di riforma dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui servizi sociali nonché le seguenti funzioni: a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella programmazione regionale, compresi i progetti pilota e obiettivo, nonché delle attività relative alla valorizzazione del volontariato; b) individuazione dei criteri e delle modalità per l'a |
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Art. 130 - (Funzioni dei Comuni)1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 131, in attuazione dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché del decreto legislativo n. 267/2000, è attribuita ai comuni in forma associata la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali ed in particolare di quelli relativi alle materi |
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Art. 131 - (Funzioni delle Province)1. N44 |
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Art. 132 - (Ruolo delle ULSS, delle IPAB e dei soggetti del privato sociale)1. Alla programmazione, gestione e realizzazione della rete dei servizi sociali locali e regionali concorrono, ciascuno per le proprie competenze e capacità, oltre alla Regione e agli enti locali territoriali, le ULSS, le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000 dotati di autonoma potestà decisionale, economico-patrimoniale ed organizzativa inseriti in registri e albi regionali. 2. Le ULSS, organizzate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, assicurano lo svolgimento delle seguenti funzioni: a) accertamento e rilascio, se delegate, delle idoneità strutturali ed organizzative di cui all'articolo 127, ivi comprese le connesse attività di vigilanza; |
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Art. 133 - (Fondo regionale per le politiche sociali)1. Nel bilancio regionale in sostituzione del fondo di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, è istituito il Fondo regionale per le politiche sociali di seguito chiamato fondo sociale, per il conseguimento delle finalità del presente capo e, in particolare, degli obiettivi di programmazione regionale in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. 2. Confluiscono in tale fondo sociale: a) le risorse destinate dallo Stato alla Regione in materia di servizi sociali, anche per l'esercizio di nuove funzioni trasferite, attribuite o delegate; |
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Art. 134 - (Abrogazione)1. Le disposizioni in contrasto con le norme del presente capo si intendono abrogate. |
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CAPO III - FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE SCOLASTICA |
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Art. 135 - (Finalità e principi)1. La Regione e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, attuano l'integrazione fra il sistema dell'istruzione, della formazione e del lavoro, allo scopo di promuovere la crescita civile, culturale e professionale della persona mediante azioni pubbliche, private e dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000, nel settore dell'istruzione, della formazione professionale, dell'orientamento e del diritto allo studio, attuate nella dimensione della |
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Art. 136 - (Programmazione dell'offerta formativa)1. Nel rispetto delle finalità e dei principi di cui all'articolo 135, la programmazione riguarda sia la rete delle strutture della formazione professionale che la rete delle strutture scolastiche. 2. La programmazione riguarda l |
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Art. 137 - (Funzioni della Regione e delle province in materia di formazione professionale)1. La Regione esercita le funzioni ed i compiti attribuiti dalla vigente normativa in materia di formazione professionale e orientamento, salvo quelli di cui al comma 2. 2. Le province, in attuazione della programmazione regionale e sulla base delle risorse proprie e trasferite, esercitano le seguenti funzioni: a) gestione dell'offerta formativa erogata direttam |
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Art. 138 - (Funzioni della Regione, delle province e dei comuni in materia di istruzione scolastica)1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) indirizzo, coordinamento, valutazione, programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) definizione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione della rete scolastica in relazione al coordinamento regionale dei piani provinciali; c) suddivisione del territorio regionale, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; d) determinazione del calendario scolastico; e) erogazione dei contributi alle scuole non statali; |
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Art. 138-bis - Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali.1. Nelle more di una revisione organica delle norme |
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Art. 139 - (Strutture di erogazione dell'offerta formativa)1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi, anche sulla base di criteri e parametri nazionali, per il coordinamento nell'erogazione dell'of |
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Art. 140 - (Diritto allo studio)1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, nell'ambito di una riforma organica del diritto allo studi |
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Art. 141 - (Edilizia scolastica e anagrafe)1. Gli interventi di cui alla legge 11 gennaio 1996, n |
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Art. 142 - (Sistema universitario veneto)1. Al fine di contribuire alla qualificazione dell'offerta formativa integrata nell'ambito delle specifiche sedi di programmazione, |
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CAPO IV - BENI E ATTIVITÀ CULTURALI |
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Art. 143 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita direttamente o in concorso con lo Stato e gli enti locali, le funzioni e le competenze in materia di beni e attività culturali di cui al presente capo. 2. La Regione inoltre promuove: a) la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale; b) lo sviluppo la diffusione la valorizzazione della cultura incentivando l'attività di soggetti sia pubblici che privati operanti nel territorio, nel rispetto della pluralità e dell'autonomia creativa. 3. In particolare la Regione: a) esercita attività di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento, sperimentazione; |
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Art. 144 - (Funzioni degli Enti Locali)1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di beni e attività culturali. 2. In particolare, ferme restando le competenze già attribuite dalla vigente normativa, le province: a) promuovono e sviluppano, secondo gli indirizzi regionali e d'intesa con gli enti locali, i sistemi museali, bibliotecari e di altri servizi culturali sul proprio territorio; b) curano |
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CAPO V - SPETTACOLO |
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Art. 145 - (Finalità)1. La Regione, nel proprio ambito di competenza, promuove la diffusione e lo sviluppo delle attività artistiche, musicali, coreutic |
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Art. 146 - (Funzioni della Regione)1. La Regione, in collaborazione con lo Stato e gli enti locali, favorisce la promozione e la circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali. 2. La Regione programma e promuove, unitamente allo Stato e ag |
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Art. 147 - (Funzioni delle Province)1. É delegata alle province la funzione di incentivazione in ordine alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche di rilevanza locale. Essa |
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CAPO VI - SPORT |
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Art. 148 - (Funzioni della Regione)1. La Regione svolge le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e, in particolare, quelle concernenti la definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di sport, attraverso l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione; sperimentazione per garan |
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Art. 149 - (Funzioni delle Province)1. Sono delegate alle province le funzioni relative a: a) incentivazione in ordine alla promozione delle attività sportive e fisico-motorie; |
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TITOLO V - POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE |
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Art. 150 - (Funzioni della Regione e degli enti locali)1. Le funzioni ed i compiti relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono tutti i provvedimenti e gli atti diretti ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone ed ai beni, assunti nello svolgimento di attività relative alle materie di competenza propria, trasferita, delegata o sub-delegata alla Regione ed agli enti locali, con l'eccezione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della |
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