Articolo sostituito dall’art. 12, comma 1, della L.R. 29/06/2012 n. 23 e, successivamente, dall’art. 18, comma 1, della L.R. 27/05/2022, n. 12.

Il precedente comma 2 è stato abrogato dall’art. 17, comma 2, della L.R. 27/05/2022, n. 12, così recitava:

2. Gli Assessori regionali alla sanità e al sociale sono tenuti a relazionare, con cadenza semestrale, in aprile e in ottobre di ogni anno, alla competente commissione consiliare in ordine all’andamento della spesa sanitaria e sociale dell’anno in corso.”

Dalla redazione