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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 04/03/2010, n. 15
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L. R. Veneto 04/03/2010, n. 15
- L.R. 24/02/2015, n. 2
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Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. L’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 R è così sostituito: “Art. 3 - Definizione di impresa artigiana. |
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Art. 2 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente: “Art. 3 bis - Esercizio dell’impresa artigiana. 1. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale. 2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in ac |
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Art. 3 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. Prima del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 sono inseriti i seguenti: “01. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l’artigianato. 02. La tenuta dell’albo d |
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Art. 4 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. L’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito: “Art. 6 - Iscrizione all’albo. 1. Colui che intraprende l’esercizio di una impresa artigiana deve presentare alla Commissione provinciale per l’artigianato della provincia dove ha sede l’impresa, esclusivamente in via telematica, apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 nonché l’esistenza di eventuali sedi secondarie. |
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. L’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito: “Art. 7 - Iscrizione d’ufficio all’albo. |
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Art. 6 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. L’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito: “Art. 8 - Comunicazione di modificazione, sospensione e cessazione di attività artigiana. |
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Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni1. L’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell’artigianato», già modificata con leggi regionali 6 giugno 1989, n. 16 e 10 agosto 1989, n. 27”, è così sostituito: “Art. 9 - Cancellazione dall’albo per cessazione dell’attività o perdita dei requisiti |
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Art. 8 - Abrogazione dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. L’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è abrogato. |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. L’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito: “Art. 11 - Consorzi e società consortili. 1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane |
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Art. 10 - Abrogazione dell’articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. L’articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come inserito dall’ar |
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Art. 11 - Abrogazione dell’articolo 11 ter della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. L’articolo 11 ter della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come inserito dall’ar |
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. L’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito: |
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Art. 13 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato d |
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Art. 14 - Modifiche al Titolo II della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. Al Titolo II della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 le parole: “Organi di autogoverno |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato””, è così sostituito: “1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del dirigente della |
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. Al punto 1) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 le parole: “anche mediante periodiche revisioni d’ufficio” sono sop |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 &ldquo |
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni1. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato d |
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Art. 19 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito: “2. La Commissione è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta: a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente; |
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Art. 20 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. I punti 3) e 4) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 sono abrogati. |
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Art. 21 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni1. L’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è così sostituito: |
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Art. 22 - Inserimento del Titolo III bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. Dopo il Titolo III della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente: |
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Art. 23 - Abrogazione dell’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni1. L’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall& |
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Art. 24 - Inserimento del Titolo IV bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 671. Dopo il Titolo IV della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente: |
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Art. 25 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni1. I commi 2 e 3 dell’articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo |
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Art. 26 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni1. L’articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in c |
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Art. 27 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituita: |
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Art. 28 - Norme transitorie e finali1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le modalità telematiche per il necessario coordinamento tra le procedure utilizzate per la comunicazione unica al registro delle imprese e l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione di impresa artigiana dall’albo. 2. Le Commis |
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