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L. R. Veneto 04/04/2024, n. 9

Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali.
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CAPO I - Disposizioni generali del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
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Art. 1 - Finalità e principi

1. La Regione del Veneto, in attuazione a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e nel rispetto della normativa vigente, sostiene la centralità, lo sviluppo, il benessere, l'empowerment della persona, della famiglia e della comunità riconoscendo il diritto ad una vita dignitosa attraverso politiche di prevenzione, prossimità, protezione e promozione dei diritti e dei doveri di cittadinanza sociale, assicura l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non di

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Art. 2 - Oggetto

1. Al fine di realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 1, la presente legge:

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Art. 3 - Destinatari degli interventi e dei servizi sociali

1. Sono destinatari degli interventi e dei servizi sociali del sistema integrato, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, le persone e le famiglie resi

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CAPO II - I soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
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Art. 4 - Funzioni della Regione

1. La Regione svolge le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e orientamento, vigilanza e controllo, monitoraggio e valutazione nonché di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali.

2. A tale scopo la Regione persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) promuove il rispetto e la realizzazione dei LEPS e la loro integrazione con i Livelli Essenziali di Assistenza, di seguito LEA, e con i livelli essenziali delle prestazioni attinenti alle politiche del lavoro, al fine di assicurare equità di accesso e trattamento per tutti i cittadini e favorire il superamento della frammentazione organizzativa e istituzionale;

b) definisce politiche integrate nei diversi settori di cui all'articolo 1, comma 3, att

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Art. 5 - Funzioni dei Comuni

1. I Comuni, titolari della funzione socio-assistenziale ai sensi della normativa vigente, gestiscono nella forma associata dell'ATS di cui all'articolo 9, quale dimensione organizzativa necessaria, le funzioni strategiche di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione e valutazione del sistema locale dei servizi sociali, con particolare riferimento a:

a) il presidio del servizio sociale del territorio anche attraverso l'integrazione con i servizi e gli interventi descritti all'articolo 1, comma 3;

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Art. 6 - Funzioni delle Aziende ULSS

1. Allo scopo di garantire l'integrazione socio-sanitaria e la gestione unitaria dei servizi, le Aziende ULSS concorrono, attraverso atti di intesa con gli ATS, all'attuazione dei LEPS e degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

2. Le Aziende ULSS, ove delegate dai Comuni in forma associata e previa convenzione, assicuran

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Art. 7 - Gli altri soggetti del sistema integrato

1. Al fine di valorizzare gli scopi della presente legge, è promossa la partecipazione degli enti pubblici, degli ETS, delle formazioni sociali, delle

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CAPO III - Gestione associata e Ambiti Territoriali Sociali.
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Art. 8 - Gestione associata

1. I Comuni esercitano in forma associata e attraverso un'idonea e stabile organizzazione la funzione socio-assistenziale e in particolare realizzano i LEPS, al fine di garantire modalità uniformi di assistenza sociale tenendo conto delle esigenze dell'integrazione socio-sanitaria.

2. L'esercizio associato della funzione socio-assistenziale è realizzato attraverso gli ATS di cui all'articolo 9.

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Art. 9 - Ambiti Territoriali Sociali

1. L'ATS è costituito di norma dai Comuni compresi nel distretto dell'Azienda ULSS come definito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'Ente di governance della sanità regionale veneta d

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Art. 10 - Struttura organizzativo-amministrativa dell'Ambito Territoriale Sociale

1. L'ATS è organizzato in modo tale da garantire il coordinamento intercomunale e lo svolgimento di compiti tecnico-amministrativi, gestionali e programmatori, che si traducono in particolare in:

a) supporto tecnico-metodologico e organizzativo per l'elaborazione, in base ad una analisi dei bisogni, della pianificazione zonale e di altri atti programmatori afferenti alle politiche sociali;

b) erogazione, attraverso Unità operative, di interventi e servizi sociali attribuiti alla competenza dell'ATS e monitora

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Art. 11 - Comitato dei Sindaci di Ambito Territoriale Sociale

1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per ciascuna forma associativa richiamata dall'articolo 8, il Comitato dei Sindaci di Ambito svolge le funzioni dell'organo assembleare.

2. Il Comitato dei Sindaci di Ambito è composto dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ATS o dai loro assessori o co

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CAPO IV - Programmazione
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Art. 12 - Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione e ad integrazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, determina le linee di programmazione sociale. Il Piano è coordinato con la programmazione regionale relativa agli inter

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Art. 13 - Il Piano di Zona

1. Il Piano di Zona di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è lo strumento fondamentale redatto in conformità alle previsioni del Piano regionale degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 12, secondo le linee guida approvate dalla Giunta regionale.

2. Il Piano di Zona è coordinato con la programmazione

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Art. 14 - La Rete regionale per la gestione associata e l'inclusione sociale

1. Al fine di garantire una maggiore omogeneità territoriale nella realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, la Giunta regionale istituisce la Rete regionale per la gestione associata e l'inclusione sociale, di seguito Rete regionale, quale organismo di partecipazione e confronto regionale degli ATS.

2. La Rete regionale è composta da:

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Art. 15 - La Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale

1. É istituita, quale declinazione territoriale della Rete regionale di cui all'articolo 14, la Rete territoriale per la gestione associata e l'inclus

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Art. 16 - Risorse e finanziamento della funzione socio-assistenziale gestita in forma associata

1. Il finanziamento degli ATS è assicurato mediante:

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Art. 17 - Potere sostitutivo

1. La Giunta regionale, a tutela dell'interesse unitario regionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazio

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CAPO V - Disposizioni finali
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Art. 18 - Disposizioni applicative

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta i provvedimenti finalizzati a dare attuazione ai seguenti adempimenti previsti dalla presente legge, in particolare:

a) indicazioni per la costituzione e l'avvio degli ATS, in armonia con le normative nazionali e nel rispetto delle autonomie locali; su tale provvedimento la Giunta

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Art. 19 - Norme transitorie

1. I Comuni, al fine di esercitare le funzioni ad essi demandate, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, attuano la forma associativa di cui all'articolo 8, comma 3.

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Art. 20 - Modifiche a leggi regionali

1. Al comma 1 dell'articolo 15-bis della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" le parole: "di cui al sesto comma, lettera b), del precedente articolo 3," sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo regionale per le politiche sociali".

2. Alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517." sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 3 le parole: "di cui all'articolo 8, comma 2" sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 22 le parole: "dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi sanitari e socio-sanitari".

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Art. 21 - Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati:

a) gli articoli 3

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Art. 22 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particol

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Art. 23 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2024, in euro 2.000.000,00 per ciascun esercizio 2025 e 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella M

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Art. 24 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

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