Articolo abrogato dall’art. 32, comma 3, della L.R. 01/06/2022, n. 13, così recitava:

“Art. 110 - (Fondo regionale di protezione civile)

1. È istituito il fondo regionale di protezione civile la cui dotazione è annualmente stabilita con legge di bilancio.

2. Il fondo è prioritariamente utilizzato per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 106 sulla base di quanto disposto con il decreto di cui alla lettera a) del medesimo articolo.”

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